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[1]Lo stanziamento del capitolo n. 73 del bilancio del Ministero delle comunicazioni - marina mercantile - per l'esercizio finanziario 1932-33, e' aumentato della somma di lire 5.000.000 occorrente per l'esecuzione della presente legge, con corrispondente diminuzione dello stanziamento del capitolo n. 72 dello stesso bilancio (compensi di costruzione, modificazione, riparazione e compensi daziari a favore della industria delle costruzioni navali mercantili).
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 13 aprile 1933 - Anno XI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Ciano - Jung.
[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 9 maggio 1933 al 16 dicembre 2009
