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[1]Il limite massimo dell'annualita' assegnato al Ministero della pubblica istruzione per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1908-909 per i collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, stabilito in L. 12,000 (lire dodicimila) con l'art. 4 della legge 28 maggio 1908, n. 213, agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e' aumentato di L. 30,000 portandolo cosi' a L. 42,000 (lire quarantaduemila).
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1908.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti. Rava. Carcano.
[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
