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Osservate le forme e le guarentigie stabilite dalla legge 25 giugno 1908, n. 290, le proposte della Commissione terranno luogo del parere del Consiglio di amministrazione e di disciplina, nei casi indicati negli articoli 16 e 20 della legge stessa.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
