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[1]E' autorizzata l'emissione, a scopo commemorativo, di due francobolli facoltativi, l'uno da centesimi cinque e l'altro da centesimi quindici, aventi corso nel Regno e da essere venduti esclusivamente nelle Provincie meridionali dal 16 agosto al 15 ottobre 1910, nella quantita' e colle norme e garanzie da stabilirsi mediante decreto Reale sulla proposta dei ministri del tesoro e delle poste e dei telegrafi.

[2]Il prezzo di vendita di ciascuno dei detti francobolli sara' aumentato di centesimi cinque a beneficio del Comitato di Napoli, mentre l'importo normale sara' riscosso dall'Amministrazione postale.

[3]Le spese per il disegno artistico dei francobolli e per l'incisione dei rami di stampa saranno sostenute dal Comitato, e quelle dell'ordinaria fabbricazione saranno a carico dello Stato.

Testo in vigore dal 27 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;488~art3 · fonte del testo

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