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Per gli automezzi e rimorchi di nuova produzione la coloritura prescritta deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, mentre per gli atri automezzi e rimorchi gia' in circolazione la coloritura deve essere effettuata entro 180 giorni dalla stessa data.
Testo in vigore dal 5 maggio 1941 al 16 dicembre 2009
