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Il personale di cui all'art. 1 viene collocato fuori ruolo con la data del 1° marzo 1940-XVIII, e fino al 31 dicembre dello stesso anno, salvo le ulteriori proroghe che si rendessero necessarie. I provvedimenti riguardanti dette proroghe saranno adottati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per gli affari esteri e col Ministro per le finanze.
Testo in vigore dal 10 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
