Art. 3
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[1]Il personale di cui agli articoli precedenti viene collocato fuori ruolo al 31 dicembre 1940-XIX, salvo le ulteriori proroghe che si rendessero necessarie.
[2]I provvedimenti riguardanti dette proroghe saranno adottati dal Ministro per i lavori pubblici - presidente dell'Azienda autonoma statale della strada - di concerto col Ministro per gli affari esteri e col Ministro per le finanze.
Testo in vigore dal 27 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
