Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il personale della Milizia nazionale della strada occorrente per il normale funzionamento della Milizia albanese della strada sara' collocato nella posizione di fuori ruolo ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, ed in deroga al disposto dell'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.
Testo in vigore dal 27 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
