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In deroga al disposto dell'art. 7 - terzo comma - del Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, sui servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra, sono collocati «fuori quadro» ai sensi dell'art. 1 - ultimo comma - della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 234, i militari in servizio effettivo della Regia guardia di finanza a disposizione del Ministero delle corporazioni per il servizio della distribuzione dei generi alimentari e del controllo degli stabilimenti dell'industria alimentare per un periodo di tempo presumibilmente superiore ai sei mesi.
Testo in vigore dal 9 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
