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[1]Ai prefetti che attualmente sono a disposizione, sara' applicato il disposto dell'articolo precedente entro il termine di sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 5 dicembre 1901.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]GIOLITTI.
[6]Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
