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[1]I prefetti dei quali si tratta nell'articolo precedente, quando, nel termine per cui furono collocati a disposizione, non siano stati richiamati alle loro funzioni, saranno collocati in aspettativa per ragioni di servizio, e successivamente in disponibilita' a norma della legge 14 luglio 1887, n. 4711 (articolo 3), o saranno collocati a riposo, quando siano nelle condizioni stabilite dal testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.
[2]Pero' i prefetti posti a disposizione, in aspettativa per motivi di servizio, od in disponibilita', non potranno eccedere fra tutti, nello stesso tempo, il numero di dieci.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
