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Alla disciplina dei rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' concessionaria relativi alla costruzione del collegamento viario e ferroviario ed all'esercizio del collegamento stradale tra la Sicilia ed il continente si provvede, con apposita convenzione, da stipularsi entro 60 giorni dall'approvazione del progetto preliminare. La convenzione di cui al comma 1 e' approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni Sicilia e Calabria; In particolare la convenzione, nel quadro delle previsioni del progetto preliminare approvato, disciplina, tra l'altro:

  • a)il programma di costruzione di tutte le opere, fissando i relativi termini di ultimazione e quelli di avvio della gestione;
  • b)le caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche ed architettoniche delle opere da eseguire e lo standard dei servizi;
  • c)le modalita' di realizzazione delle prestazioni da parte della societa' Stretto di Messina S.p.A., secondo le disposizioni e le procedure previste, per la realizzazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni, mediante affidamento ad uno o piu' contraenti generali o mediante concessione di costruzione e gestione;
  • d)le modalita' ed i termini per il collaudo delle opere secondo le previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nonche' per l'entrata in esercizio del collegamento sia stradale che ferroviario;
  • e)le modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza da parte del concedente, ferma restando la responsabilita' a carico della concessionaria sia della progettazione che dell'esecuzione dei lavori;
  • f)le modalita' per la riconsegna all'Amministrazione statale dell'opera e relative pertinenze al termine della concessione;
  • g)le penali e le ipotesi di decadenza dalla concessione, con le relative procedure, nonche' i criteri e le modalita' per l'acquisizione allo Stato delle opere e degli impianti;
  • h)casi in cui lo Stato puo' esercitare il riscatto anticipato dell'opera pubblica oggetto della presente legge, nonche' i termini e le modalita' per l'esercizio del riscatto stesso;
  • i)l'assunzione da parte della concessionaria di tutti i costi di progettazione, costruzione e di manutenzione, anche straordinaria, dell'opera, nonche' delle spese di esercizio del collegamento stradale per l'intera durata della concessione;
  • l)il piano economico-finanziario, la durata della concessione e l'eventuale contributo da accordare in stretta osservanza alle previsioni contenute nel piano economico-finanziario stesso, nonche' le modalita' di corresponsione del contributo stesso secondo la disciplina prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; la previsione che alla approvazione del progetto definitivo dell'opera, nonche' all'entrata in esercizio del collegamento sullo stretto, sara' accertato il costo aggiornato dei lavori e stabilito, per differenza, l'eventuale contributo integrativo da corrispondere alla societa' concessionaria per gli aumenti di costo derivanti da forza maggiore, sorpresa geologica, sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque derivanti da richieste del concedente; l'eventuale contributo integrativo sara' determinato in stretta osservanza del piano economico-finanziario ed ai relativi oneri si fara' fronte con le risorse stanziate annualmente per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
  • m)la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti in stretta osservanza alle previsioni contenute nel piano economico finanziario, con la indicazione del valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione; le modalita' finanziarie di devoluzione allo Stato dell'opera e relative pertinenze al termine della concessione e le modalita' di revisione periodica del piano economico finanziario;
  • n)le modalita' di reperimento, da parte della societa' concessionaria, dei mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione delle prestazioni affidate, tenendo conto della possibilita' di cedere in proprieta' o diritto di godimento beni immobili allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera affidata, secondo le previsioni dell'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166;
  • o)la eventuale partecipazione al capitale della societa' Stretto di Messina S.p.A. di altri soggetti pubblici e privati; in tale caso saranno apportate le conseguenti modifiche allo statuto della societa' stessa;
  • p)le modalita' e i termini per la manutenzione e gestione delle opere, nonche' i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;
  • q)la devoluzione in favore della concessionaria degli introiti derivanti dalla gestione del collegamento stradale;
  • r)l'entita' e le modalita' di versamento del canone da corrispondersi alla concessionaria da RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. per l'esercizio degli impianti ferroviari, per il primo anno di esercizio, nonche' i criteri e le modalita' da seguire per la determinazione del canone stesso per gli ulteriori anni di esercizio e relative modalita' di versamento;
  • s)i criteri per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe di pedaggio determinate in misura tale da favorire una giusta politica di valorizzazione economica del Mezzogiorno;
  • t)la possibilita' di deferire al giudizio di un collegio arbitrale, secondo le previsioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le eventuali controversie tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da una parte, e la societa' concessionaria, dall'altra, relative alla esecuzione, interpretazione e risoluzione della convenzione;
  • u)l'inserimento, negli atti contrattuali di affidamento dell'opera a terzi, della facolta' della societa' Stretto di Messina S.p.A. di recedere dal contratto ove il progetto redatto dall'affidatario dopo l'aggiudicazione comporti sostanziali modifiche alle opere ovvero aumenti di prezzo.

Testo in vigore dal 7 giugno 2003 al 1 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 giugno 2003

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1972 al 7 giugno 2003. 241 parole tolte, 621 parole aggiunte in 22 capoversi.

Alla disciplina dei rapporti tra tolto: lo Stato aggiunto: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' concessionaria relativi alla costruzione del collegamento viario e ferroviario ed all'esercizio del collegamento stradale tra la Sicilia ed il continente si tolto: provvedera' aggiunto: provvede, con apposita convenzione, da tolto: approvarsi a norma dell'articolo 1. aggiunto: stipularsi entro 60 giorni dall'approvazione del progetto preliminare. La convenzione di cui al comma 1 e' approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni Sicilia e Calabria; In particolare la convenzione tolto: dovra' disciplinareaggiunto: , nel quadro delle previsioni del progetto preliminare approvato, disciplina, tra l'altro:

tolto: 1aggiunto: a) il programma di costruzione di tutte le opere, fissando i relativi termini di ultimazione aggiunto: e quelli di avvio della gestione;

tolto: 2aggiunto: b) le caratteristiche tolto: tecniche aggiunto: funzionali, impiantistiche, tecniche ed architettoniche delle opere da eseguire aggiunto: e lo standard dei servizi;

tolto: 3aggiunto: c) le modalita' di realizzazione delle prestazioni da parte della societa' Stretto di Messina S.p.A., secondo le disposizioni e le procedure previste, per la realizzazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni, mediante affidamento ad uno o piu' contraenti generali o mediante concessione di costruzione e gestione;

aggiunto: d) le modalita' ed i termini per tolto: la collaudazione delle opere aggiunto: il collaudo delle opere secondo le previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nonche' per l'entrata in esercizio del collegamento sia stradale che ferroviario;

tolto: 4) l'attribuzione eaggiunto: e) le modalita' di esercizio tolto: da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e da parte dell'ANAS dell'alta vigilanza sull'esecuzione delle opere e la partecipazione alle operazioni di collaudo di funzionari delle dette aziende aggiunto: dei poteri di vigilanza da parte del concedente, ferma restando la responsabilita' a carico della concessionaria sia della progettazione che dell'esecuzione dei lavori;

tolto: 5aggiunto: f) le modalita' per la riconsegna all'Amministrazione statale dell'opera e relative pertinenze al termine della concessione;

tolto: 6) leaggiunto: g) le penali e le ipotesi di decadenza dalla concessione, tolto: la procedura della relativa dichiarazione aggiunto: con le relative procedure, nonche' i criteri e le modalita' per l'acquisizione allo Stato delle opere e degli impianti;

Mostra gli altri 14 capoversi cambiati

tolto: 7) iaggiunto: h) casi in cui tolto: potra' essere esercitato da parte dello Stato aggiunto: lo Stato puo' esercitare il riscatto anticipato dell'opera pubblica oggetto dellatolto: , presente legge, nonche' i termini e le modalita' per l'esercizio del riscatto stesso;

tolto: 8aggiunto: i) l'assunzione da parte della concessionaria di tutti i costi di aggiunto: progettazione, costruzione e di manutenzione, anche straordinaria, dell'operaaggiunto: , nonche' delle spese di esercizio del collegamento stradale per l'intera durata della concessione;

tolto: 9aggiunto: l) il piano economico-finanziario, la durata della concessione e l'eventuale contributo da accordare in stretta osservanza alle previsioni contenute nel piano economico-finanziario stesso, nonche' le modalita' di corresponsione del contributo stesso secondo la disciplina prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; la previsione che alla approvazione del progetto definitivo dell'opera, nonche' all'entrata in esercizio del collegamento sullo stretto, sara' accertato il costo aggiornato dei lavori e stabilito, per differenza, l'eventuale contributo integrativo da corrispondere alla societa' concessionaria per gli aumenti di costo derivanti da forza maggiore, sorpresa geologica, sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque derivanti da richieste del concedente; l'eventuale contributo integrativo sara' determinato in stretta osservanza del piano economico-finanziario ed ai relativi oneri si fara' fronte con le risorse stanziate annualmente per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

aggiunto: m) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti in stretta osservanza alle previsioni contenute nel piano economico finanziario, con la indicazione del valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione; le modalita' finanziarie di devoluzione allo Stato dell'opera e relative pertinenze al termine della concessione e le modalita' di revisione periodica del piano economico finanziario;

aggiunto: n) le modalita' di reperimento, da parte della societa' concessionaria, dei mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione delle prestazioni affidate, tenendo conto della possibilita' di cedere in proprieta' o diritto di godimento beni immobili allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera affidata, secondo le previsioni dell'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166;

aggiunto: o) la eventuale partecipazione al capitale della societa' Stretto di Messina S.p.A. di altri soggetti pubblici e privati; in tale caso saranno apportate le conseguenti modifiche allo statuto della societa' stessa;

aggiunto: p) le modalita' e i termini per la manutenzione e gestione delle opere, nonche' i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;

aggiunto: q) la devoluzione in favore della concessionaria degli introiti derivanti dalla gestione del collegamento stradale;

tolto: 10aggiunto: r) l'entita' e le modalita' di versamento del canone da corrispondersi tolto: dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato,a norma del terzo comma dell'articolo 3 aggiunto: alla concessionaria da RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. per l'esercizio degli impianti ferroviari, per il primo anno di esercizio tolto: del collegamento ferroviarioaggiunto: , nonche' i criteri e le modalita' da seguire per la determinazione del canone stesso per gli ulteriori anni di esercizio e relative modalita' di versamento;

tolto: 11) leaggiunto: s) i criteri per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe di pedaggio determinate in misura tale da favorire una giusta politica di valorizzazione economica del Mezzogiornotolto: , assicurando le stesse tariffe nazionali per tutti i trasporti ferroviari e condizioni privilegiate per i trasporti pubblici e per le merci su strada;

tolto: 12) la devoluzione al bilancio dello Stato degli utili di esercizio al netto dell'accantonamento per innovazioni, ammodernamenti e completamenti ed eccedenti l'assegnazione di un dividendo da stabilire annualmente con riferimento al capitale sociale della societa' concessionaria dopo le assegnazioni a riserva legale, e comunque non superiori all'8 per cento del capitale stesso. L'ammontare dell'accantonamento annuo non potra' superare il 10 per cento degli introiti annuali;

tolto: 13) le modalita' per la determinazione delle innovazioni, degli ammodernamenti e dei completamenti da apportare all'opera nei limiti dell'accantonamento di cui al punto precedente;

tolto: 14) il deferimento al giudizio di un collegio arbitrale, la cui composizione e' stabilita con la detta convenzione, delleaggiunto: t) la possibilita' di deferire al giudizio di un collegio arbitrale, secondo le previsioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le eventuali controversie tra tolto: lo Stato, l'ANAS, la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli altri enti pubblici aggiunto: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da una parte, e la societa' concessionariaaggiunto: , dall'altra, relative tolto: all'applicazione della presente legge e della convenzione aggiunto: alla esecuzione, interpretazione e risoluzione della convenzione;

aggiunto: u) l'inserimento, negli atti contrattuali di affidamento dell'opera a terzi, della facolta' della societa' Stretto di Messina S.p.A. di recedere dal contratto ove il progetto redatto dall'affidatario dopo l'aggiudicazione comporti sostanziali modifiche alle opere ovvero aumenti di prezzo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1971-12-17;1158~art7 · fonte del testo

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