Sulla base degli indirizzi generali e dei programmi-Paese approvati dal CIPES nelle riunioni di cui all'articolo 1, comma 3, il Ministero degli affari esteri concorda con i Paesi interessati le attivita' e gli interventi volti alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 2 e 3. Tali iniziative sono adottate d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Ministero del commercio con l'estero, e, per quanto di rispettiva competenza, con gli altri Ministeri interessati. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di collaborazione previsti dalla presente legge, ad eccezione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il Ministro degli affari esteri puo' stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici, con soggetti privati che non perseguono fini di lucro, con organizzazioni internazionali ed organismi che ne fanno parte, con universita', con istituti universitari e con consorzi costituiti tra i suddetti soggetti. Devono essere in ogni caso rispettate le disposizioni di cui alle vigenti leggi in materia di lotta alla criminalita' organizzata. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' predisporre capitolati-tipo e disciplinari-tipo per le procedure di cui al presente articolo e si avvale, ai fini delle valutazioni necessarie per le decisioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del Mediocredito centrale. Per le valutazioni relative alle iniziative di cui all'articolo 3, il Ministro degli affari esteri si avvale di enti ed istituzioni di notoria esperienza nei settori considerati, contenuti in un elenco approvato con decreto dello stesso Ministro, previo parere delle commissioni parlamentari competenti. Le valutazioni previste dal presente comma devono essere tenute in considerazione, oltre che ai fini delle decisioni sulle specifiche iniziative, anche ai fini della determinazione delle priorita'. Per ogni singolo intervento la spesa a carico dello Stato e' stabilita in misura invariabile qualunque sia l'effettivo onere sostenuto dal soggetto pubblico o privato nell'esecuzione dell'intervento stesso. Qualora occorra, per lavori o servizi suppletivi ed imprevisti, far fronte a nuovi oneri, si provvede con atto aggiuntivo da approvare con le stesse forme del contratto principale. Tuttavia l'importo complessivo dei contributi non puo' superare di oltre un quinto quello originariamente previsto, rimanendo a totale carico del soggetto contraente la eventuale maggiore spesa occorrente. Puo' altresi' essere disposto che la spesa a carico dello Stato sia erogata in un'unica soluzione al momento della liquidazione della prestazione, oppure ripartita in piu' rate annuali costanti, comprensive di capitale ed interessi. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, provvede, anche con le modalita' di cui al comma 3, alla verifica in ordine all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, in particolare verificando la rispondenza delle prestazioni eseguite alle condizioni, alle modalita' e agli obiettivi contenuti nelle convenzioni e nei contratti di cui al comma 2. In caso di accertamento di carenze nell'esecuzione dei servizi o dei lavori affidati, nonche' di mancata trasmissione di atti o documenti utili alla verifica della loro corretta esecuzione, o di trasmissione di atti o documenti contenenti indicazioni non veritiere, il Ministro degli affari esteri puo' revocare con proprio decreto i finanziamenti disposti. Il Ministro degli affari esteri, per gli interventi di cui all'articolo 3, convoca apposita conferenza di servizi alla quale partecipano i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, nonche' a rilasciare autorizzazioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali, comunque interessati per competenze di settore all'attuazione degli interventi stessi. Alla conferenza di servizi si applicano le disposizioni dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Testo vigente dal 6 marzo 1992

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-26;212~art4 · fonte del testo

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