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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D' ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Il termine stabilito nella legge 29 novembre 1885, n. 3497 (Serie 3), per la provvisoria applicazione del progetto di legge concernente lo sgravio del sale, la sospensione di uno dei decimi di guerra aggiunti all'imposta sui terreni, e gli aumenti di alcuni tributi indiretti, e' prorogato in fino all'approvazione della legge definitiva, e, in ogni caso, non oltre il 26 aprile 1886.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 25 febbraio 1886.

[9]UMBERTO.

[10]A. Magliani.

[11]Visto, Il Guardasigilli: Tajani.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1886 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1886-02-25;3677~art1 · fonte del testo

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