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Il Governo del Re e' autorizzato ad applicare provvisoriamente, per un periodo di tre mesi, a cominciare dal 26 novembre 1885, i dazi doganali d'entrata proposti con l'art. 1 del progetto di legge del 25 novembre 1885, numero 373, (eccettuata soltanto la lettera b della voce 16), e le tasse di fabbricazione dello zucchero, degli spiriti e della cicoria preparata, proposte rispettivamente cogli articoli 6, 9 e 14, e la tariffa dei tabacchi proposta con l'articolo 16 del progetto anzidetto.
Testo in vigore dal 29 novembre 1885 al 16 dicembre 2009
