Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 marzo 1873 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le disposizioni del precedente articolo terzo sono soltanto applicabili agli Allievi ammessi alla Regia Militare Accademia dopo il Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[2]Dato a Firenze addi' 20 marzo VITTORIO EMANUELE
[3]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
[4]Ricotti.
Testo in vigore dal 25 marzo 1873 al 16 dicembre 2009
