Art. 23
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[1]Il presente trattato sara' sottoposto all'approvazione delle Camere di ciascuno dei due Stati e le ratifiche ne saranno scambiate a Roma al piu' presto possibile.
[2]In fede di che i Plenipotenziari rispettivi lo hanno firmato e vi hanno apposto i loro sigilli.
[3]Fatto a Roma in doppio originale, il 2 giugno 1884.
[4](L. S.) P. S. Mancini. (L. S.) A. Magliani. (L. S.) B. Grimaldi. (L. S.) F. Mendez de Vigo.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1885 al 9 maggio 2025
