Art. 22
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Il presente trattato entrera' in vigore cinque giorni dopo lo scambio delle ratifiche, e vi restera' fino al 30 giugno 1887. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 luglio 1887, n. 4726
1La L. 10 luglio 1887, n. 4726 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il Governo del Re e' autorizzato a ratificare la proroga fino al 31 dicembre 1887 del trattato di commercio e di navigazione stipulato con la Spagna nel 2 giugno 1884, e approvato con la legge 4 gennaio 1885, n. 2896 (Serie 3ª)".
Testo in vigore dal 4 agosto 1887 al 9 maggio 2025
