Art. 21
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[1]I due Governi contraenti convengono che le controversie le quali possano sorgere intorno alla interpretazione o alla esecuzione del presente trattato, o alle conseguenze di qualche sua violazione, debbano assoggettarsi, quando sieno esauriti i mezzi di comporle direttamente per amichevole accordo, alla decisione di Commissioni arbitrali, e che il risultato di simile arbitrato sara' obbligatorio per entrambi.
[2]I componenti di tali Commissioni saranno scelti dai due Governi di comune consenso; in difetto di cio', ognuna delle Parti nominera' il proprio arbitro o un numero eguale di arbitri, e gli arbitri nominati ne sceglieranno un ultimo.
[3]La procedura arbitrale sara' in ciascuno dei casi determinate dalle Parti contraenti, e in difetto, il collegio stesso degli arbitri s'intendera' autorizzato a preliminarmente determinarla.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1885 al 9 maggio 2025
