Art. 2
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[1]Gli italiani in Spagna e reciprocamente gli spagnuoli in Italia godranno, al pari dei cittadini del paese, della pienezza dei diritti civili, nonche' di tutti i privilegi, immunita' ed esenzioni loro conceduti dalla convenzione consolare del 21 luglio 1867, i quali s'intendono interamente confermati col presente trattato.
[2]Gli italiani nati in Spagna, i quali siano ivi chiamati al servizio militare, dovranno, qualora i documenti da essi presentati non fossero ravvisati sufficienti ad accertare la loro origine, fornire alle autorita' competenti, entro l'anno susseguente, un certificato comprovante che essi hanno soddisfatto alla legge del reclutamento in Italia. E reciprocamente gli spagnuoli nati in Italia, i quali, per aver raggiunta l'eta' prescritta, siano ivi compresi nel contingente militare, dovranno presentare alle autorita' civili o militari competenti un certificato da cui risulti che essi hanno concorso all'estrazione in Spagna.
[3]In difetto di tal documento, in debita forma, l'individuo chiamato a prestar servizio militare nel paese in cui e' nato dovra' far parte del contingente del suo distretto.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1885 al 9 maggio 2025
