Art. 19
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[1]Le disposizioni del presente trattato non si applicano al regime del cabotaggio, ne' al regime della pesca.
[2]Ciascuna delle Alti Parti contraenti riserva esclusivamente ai suoi nazionali l'esercizio della pesca nelle proprie acque territoriali.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1885 al 9 maggio 2025
