Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1885 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

I bastimenti di uno dei due Stati che entrano in un porto dell'altro, e che non vogliono scaricarvi che una parte del loro carico, potranno, uniformandosi alle leggi e regolamenti degli Stati rispettivi, conservare a bordo la parte di carico che fosse destinata ad un altro porto, sia dello stesso paese, sia di un altro, e riesportarla senza essere costretti a pagare, per quest'ultima parte del loro carico, alcun diritto di dogana, salvo quello di sorveglianza, il quale, pero', non potra' essere riscosso che nella misura fissata per la navigazione nazionale.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1885 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-01-04;2896~art15 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari