Art. 15
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I bastimenti di uno dei due Stati che entrano in un porto dell'altro, e che non vogliono scaricarvi che una parte del loro carico, potranno, uniformandosi alle leggi e regolamenti degli Stati rispettivi, conservare a bordo la parte di carico che fosse destinata ad un altro porto, sia dello stesso paese, sia di un altro, e riesportarla senza essere costretti a pagare, per quest'ultima parte del loro carico, alcun diritto di dogana, salvo quello di sorveglianza, il quale, pero', non potra' essere riscosso che nella misura fissata per la navigazione nazionale.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1885 al 9 maggio 2025
