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Ciascuna delle Alte Parti contraenti potra' esigere che l'importatore, per comprovare che i prodotti sono di origine o di manifattura nazionale, presenti alla dogana del paese d'importazione una dichiarazione ufficiale fatta dal produttore o fabbricante della mercanzia, o da ogni altra persona da lui debitamente autorizzata, davanti alle autorita' del luogo di produzione o di deposito; i consoli od agenti consolari rispettivi legalizzeranno, senza spesa, le firme delle autorita' locali.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1885 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-01-04;2896~art13 · fonte del testo

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