Art. 11
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[1]Le mercanzie di ogni natura originarie di uno dei due paesi ed importate nell'altro non potranno essere assoggettate a diritti d'assisa o di consumo, ne' ad altre tasse o dazi di qualsiasi denominazione, imposti dal Governo, dalle provincie, dai comuni, ovvero da Istituti o Corporazioni qualsiansi, diversi o maggiori di quelli che colpiscono o colpiranno le simili mercanzie di produzione nazionale.
[2]Cio' nondimeno i diritti all'importazione potranno essere aumentati delle somme corrispondenti alle spese cagionate ai produttori nazionali dal sistema dell'assisa.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1885 al 9 maggio 2025
