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[1]Le disposizioni del presente Trattato sono applicabili, senza eccezione alcuna, alle Isole portoghesi denominate adiacenti, cioe' alle Isole di Madera e Porto Santo ed all'Arcipelago delle Azzorre.
[2]Le navi ed i prodotti del suolo o dell'industria dell'Italia godranno, alla loro importazione nelle Colonie portoghesi, di tutti i vantaggi e favori che sono attualmente o saranno in seguito accordati ai prodotti similari della Nazione piu' favorita.
Testo in vigore dal 30 maggio 1873 al 9 maggio 2025
