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[1]Quanto alle merci per le quali i diritti sono pagati sul peso netto, se il dichiarante intende che la percezione si faccia secondo il peso netto reale, dovra' enunciare questo peso nella dichiarazione.
[2]In mancanza di cio' la liquidazione dei diritti si stabilira' sul peso brutto, salvo la deduzione della tara legale.
Testo in vigore dal 30 maggio 1873 al 9 maggio 2025
