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[1]Nei casi previsti dall'articolo 10, i due arbitri periti saranno nominati, uno dal dichiarante, l'altro dal Capo locale del servizio delle Dogane. In caso di parita' di voti, od anche al momento della costituzione dell'arbitraggio, se il dichiarante lo domanda, i periti sceglieranno un terzo arbitro. Se c'e' disaccordo, questi sara' nominato dal Presidente del Tribunale di commercio competente, se l'Ufficio della Dogana e' distante piu' d'un miriametro dal competente Tribunale di commercio; il terzo arbitro potra' essere nominato, in Italia, dal Pretore del Mandamento, e, in Portogallo, dal Giudice di diritto, o dal Giudice ordinario nelle localita' dove non esiste un Giudice di diritto.
[2]La decisione arbitrale dovra' essere pronunziata nei quindici giorni che seguiranno la costituzione dell'arbitraggio.
Testo in vigore dal 30 maggio 1873 al 9 maggio 2025
