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[1]Se l'esame dei periti dimostri che il valore della mercanzia non supera del 5 per cento il valore che e' dichiarato dall'importatore, il diritto sara' esatto sull'ammontare della dichiarazione.

[2]Se il valore supera del 5 per cento il valore che e' dichiarato, la Dogana potra', a sua scelta, esercitare la preempzione od esigere il diritto sul valore determinato dai periti.

[3]Questo diritto sara' accresciuto del 50 per cento, a titolo d'ammenda, se la valutazione dei periti e' del 10 per cento maggiore del valore dichiarato.

[4]Le spese di perizia saranno sopportate dal dichiarante se il valore determinato dalla decisione arbitrale eccede del 5 per cento il valore dichiarato; in caso contrario, saranno sopportate dalla Dogana.

Testo in vigore dal 30 maggio 1873 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1873-05-22;1375~art11 · fonte del testo

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