Art. 1
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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il Governo del Re e' autorizzato ad erigere in Corpo morale l'Associazione italiana della Croce Rossa, rappresentata dal Comitato centrale, residente in Roma, e costituitasi in seguito alle deliberazioni della Conferenza internazionale di Ginevra 26, 29 ottobre 1863, e di dispensarla dalla tutela ordinaria delle Opere pie, assoggettandola all'unica tutela e sorveglianza dei Ministri della Guerra e della Marina ai quali apparterra' di approvarne lo statuto.
[7]Alla detta Associazione italiana della Croce Rossa il Governo del Re potra' concedere l'uso esclusivo dei distintivi e titoli che sono previsti dall'articolo 7 della convenzione internazionale di Ginevra 22 agosto 1864, e potra' pure, in tempo di guerra, accordarle l'uso delle poste, dei telegrafi e delle ferrovie dello Stato, come faciente parte dell'esercito.
[8]Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 30 maggio 1882.
[10]UMBERTO.
[11]Ferrero.
[12]Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 1 giugno 1882 al 16 dicembre 2010
