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[1]Il contributo per la costruzione e' dovuto e vien calcolato dal primo giorno dell'anno solare successivo all'attivazione della fognatura, nuova o riformata, bianca o nera rispettivamente inserviente ai fondi colpiti dal contributo. Quello per la manutenzione sara' dovuto dall'anno solare successivo al collaudo finale delle opere di fognatura contemplate dal piano al quale si riferisce l'articolo 1.
[2]La Giunta Comunale forma e pubblica, non piu' tardi del 1° novembre e per 15 giorni, il ruolo dei proprietari chiamati a contributo per l'anno successivo.
[3]Tutti i reclami sull'entita' dei contributi assegnati e ogni altra contestazione elevata in base alla presente legge, saranno proposti entro il mese di novembre e saranno inappellabilmente risolti da una Giunta composta di un presidente, consigliere d'appello, nominato dal primo presidente della Corte d'appello, e da quattro membri nominati dal Consiglio Comunale fuori del suo seno, e dei quali due almeno dovranno scegliersi tra i proprietari chiamati a contributo. Essi durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.
Testo in vigore dal 23 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
