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[1]E' fatta facolta' ai proprietari di affrancare le loro proprieta' dalle indicate quote annue di concorso, tanto per i canali bianchi quanto per i canali neri, mediante il pagamento in qualunque tempo di una somma pari a venti volte l'annualita' dovuta per caduna specie di canali in base alla presente legge.
[2]Qualora pero' nelle proprieta' cosi' affrancate venissero fatte nuove fabbricazioni o sopra-elevazioni, per cui ne conseguisse un aumento di reddito imponibile di almeno un quinto del reddito precedentemente accertato, sara' pagato al Municipio un supplemento di quota proporzionale all'aumento effettivo del reddito e da computarsi sempre sulle basi gia' indicate.
Testo in vigore dal 23 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
