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[1]Quando una proprieta' fronteggi piu' vie ed aree pubbliche e per intanto i canali bianchi o neri siano stati costrutti solamente su qualche lato o altrimenti avvenga che una parte del fondo non inferiore al quarto per estensione di superficie se si tratti di canali bianchi o per importo di contribuenza se si tratti di canali neri, non possa usufruire dell'una o dell'altra fognatura, la quota rispettivamente dovuta sara' proporzionalmente ridotta, fermo l'obbligo di pagarla per intero allora quando il fondo potra' convenientemente servirsi delle fogne stesse.
[2]I proprietari di fondi che gia' fruiscono legittimamente di scarico di acque o materie di rifiuto nei canali stradali bianchi o neri gia' esistenti, finche' tali canali non siano ricostruiti o riformati non saranno soggetti agli anzidetti contributi per la costruzione della specie di canali dei guaii gia' usufruiscono. Ma nel caso di ricostruzione o riforma dell'una od altra specie di canali, i proprietari stessi saranno soggetti ai rispettivi predetti contributi, ma questi saranno ridotti di un terzo, e cio' relativamente a ciascuna specie di canali dei quali abbia luogo la riforma o ricostruzione.
[3]Quando pero' effettivamente risulti che, posteriormente al 1843, siasi da un proprietario o suoi autori pagato uno speciale e determinato concorso per la costruzione di canali neri o bianchi, e la somma pagata sia superiore al terzo del concorso che sarebbe dovuto in base e questa legge, calcolato in capitale secondo le norme dell'art. 5, non si potranno esigere dal medesimo in nessun caso altri contributi che per la differenza tra il concorso pagato e quelli imposti da questa legge.
[4]Il contributo annuale da pagarsi corrispondera', in tal caso, al ventesimo della differenza, e potra' essere affrancato colle norme dettate dall'articolo 5.
Testo in vigore dal 23 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
