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((Con regolamento speciale, da deliberarsi dal Consiglio comunale e da approvarsi per decreto Reale, previo parere della Giunta provinciale amministrativa, del Consiglio provinciale di sanita' e del Consiglio di Stato, saranno determinate le modalita' di esecuzione della presente legge, nonche' le condizioni da osservarsi ed i lavori speciali da eseguirsi dai privati nelle rispettive loro proprieta', per coordinare gli scarichi dei loro stabili colla fognatura generale della citta')).
Testo in vigore dal 20 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
