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[1]E' approvato il contratto in data 15 dicembre 1883, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Torino coll'Istituto nazionale per le figlie dei militari italiani in detta citta', con cui si acconsente che il vincolo di riversibilita' stabilito a favore dello Stato coll'art. 2 della legge 2 luglio 1875, n. 2566, sul fabbricato ex-convento delle Cappuccine, sia trasferito sopra altro fabbricato da costruirsi a spese dell'Istituto.
[2]L'Istituto stesso rimane percio' autorizzato ad alienare il fabbricato delle Cappuccine per lo scopo ed alle condizioni risultanti dal detto contratto.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 3 luglio 1884.
[5]UMBERTO.
[6]A. Magliani.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Ferracciu'.
Testo in vigore dal 10 luglio 1884 al 16 dicembre 2009
