Art. 2
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[1]E' data facolta' al Governo del Re di distaccare dal comune di Fermo, ed aggregare a quello di Porto S. Giorgio il territorio che costituisce la parrocchia S. Giorgio, fra il torrente Ete-Vivo e Bocca di Rivo, dell'estimo censuario di lire 217,460 12, salvi i contemporanei debiti compensi, sentiti gli abitanti di quel territorio, i Consigli comunali interessati ed il Consiglio provinciale, e sul parere conforme del Consiglio di Stato.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Valdieri, addi' 29 giugno 1875.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]G. Cantelli.
Testo in vigore dal 29 luglio 1875 al 16 dicembre 2009
