Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1881 al 16 dicembre 2009. 11485 parole tolte, 20 parole aggiunte in 531 capoversi.

tolto: L'Amministrazione della Marina mercantile e' retta dal Ministro della Marina, e comprende tutto quanto le viene attribuito da questo Codice, e le e', o le fosse commesso per legge.

tolto: Art. 2.

tolto: Il litorale del Regno e' diviso in compartimenti marittimi, e questi si suddividono in circondari.

tolto: Il numero dei compartimenti e dei circondari, la loro circoscrizione ed i capiluoghi dei medesimi, sono determinati dalla tabella annessa a questo Codice.

tolto: Art. 3.

tolto: Il servizio amministrativo e tecnico della Marina mercantile e' fatto da un corpo d'impiegati civili, denominato delle Capitanerie di porto, che si comporra':

tolto: Di capitani di porto;

tolto: Di ufficiali di porto;

Mostra gli altri 523 capoversi cambiati

tolto: Di applicati di porto.

tolto: Un quarto dei posti nella categoria degli ufficiali di porto sara' riservato agli ufficiali di vascello della R. Marina.

tolto: Il numero, la graduazione e l'annuo stipendio del personale predetto saranno stabiliti per legge.

tolto: Art. 5.

tolto: Nei punti d'approdo, dove non abbia sede alcuna autorita' marittima, il servizio della Marina mercantile potra' essere affidato ad altri agenti governativi di attribuzioni affini, od anco a persone private, col titolo di delegato di porto, e coll'annua retribuzione che sara' stabilita dal regolamento.

tolto: Art. 6.

tolto: Gl'impiegati del corpo delle Capitanerie di porto, dal grado di applicato in su, saranno nominati dal Re, sulla proposta del Ministro della Marina.

tolto: Art. 8.

tolto: I guardiani e marinari di porto saranno nominati nel modo ed alle condizioni che stabilira' il regolamento.

tolto: CAPO II. - Del personale delle Capitanerie di porto.

tolto: Art. 11.

tolto: I capitani di porto esercitano le funzioni di ufficiale pubblico nella stipulazione degli atti loro affidati da questo Codice.

tolto: Gli atti da essi ricevuti sono atti pubblici per gli effetti civili e penali.

tolto: Questa disposizione si applica anche agli ufficiali di porto quando sono preposti ad un circondario, e adempiono le funzioni di capitano di porto.

tolto: Art. 14.

tolto: I capitani di porto nel circondario dove e' posto il capoluogo di un compartimento, e gli ufficiali diporto nel rispettivo circondario, decideranno le controversie non eccedenti il valore di lire quattrocento nei casi seguenti:

tolto: a) Per danni cagionati dall'urto delle navi, o nell'ancorarsi od ormeggiarsi, o nella esecuzione di qualsiasi altra manovra nell'interno dei porti, delle darsene e dei fossi del distretto;

tolto: b) Per indennita', mercedi e ricompense dovute per soccorsi prestati a navi pericolanti o naufragate;

tolto: c) Per mercedi e diritti dovuti ai piloti pratici, rimorchiatori, barcaiuoli e zavorrai del porto, come pure per noli o fitti di pontoni da carenare, ponti di calafati, pegoliere, ponti sospesi, ed in genere, degli ordegni per carenare, spalmare, raddobbare, alberare e disalberare;

tolto: d) Per salario, vitto, ed in genere per lo adempimento dei contratti d'arruolamento fra i capitani, gli ufficiali e gli equipaggi.

tolto: Art. 16.

tolto: Nelle questioni eccedenti il valore di lire quattrocento i capitani ed ufficiali di porto devono adoperarsi per un amichevole accordo fra le parti, e questo non riuscendo, ne stenderanno un processo verbale che, colla perizia cui avessero stimato di procedere per l'accertamento dei fatti e col loro parere, trasmetteranno alla competente autorita' giudiziaria.

tolto: TITOLO II. - Del servizio marittimo.

tolto: CAPO I. - Della gente di mare.

tolto: Art. 20.

tolto: Per essere inscritto nelle matricole della gente di mare, di prima categoria, si richiedono le condizioni seguenti:

tolto: a) Essere cittadino dello Stato;

tolto: b) Avere compiuto l'eta' di anni 10;

tolto: c) Essere stato vaccinato, od avere sofferto il vaiuolo naturale;

tolto: d) Trovandosi in eta' minore di anni 18, avere il consenso della persona che esercita la patria potesta' o la tutela;

tolto: e) Far constare del domicilio in uno dei comuni del Regno;

tolto: f) Provare che subito dopo l'iscrizione sara' arruolato sopra una nave nazionale.

tolto: Art. 24.

tolto: Gli individui della gente di mare, i quali vogliono cambiare il domicilio che avevano all'atto dell'iscrizione, devono farne dichiarazione alla Capitaneria di porto presso cui sono iscritti, o ad uno degli uffici da essa dipendenti. Il cambiamento di domicilio non ha per necessaria conseguenza il passaggio dell'iscritto alla matricola di un altro compartimento, salvo che l'inscritto medesimo lo domandi.

tolto: CAPO II. - Dei costruttori navali e dei cantieri mercantili.

tolto: Art. 25.

tolto: Niuno potra' costruire bastimenti di portata maggiore di 50 tonnellate, se non e' munito di patente che lo qualifichi ingegnere navale o costruttore navale.

tolto: Art. 26.

tolto: Gli ingegneri navali possono costruire bastimenti di qualunque portata: essi soli hanno facolta' di costruire bastimenti di ferro.

tolto: Art. 27.

tolto: I costruttori navali sono di due classi:

tolto: I costruttori di prima classe possono costruire bastimenti di qualunque portata;

tolto: I costruttori di seconda classe non possono costruire bastimenti di portata superiore alle 300 tonnellate.

tolto: Art. 28.

tolto: Per conseguire le patenti di ingegnere e di costruttore navale si richiedono le seguenti condizioni:

tolto: a) Avere raggiunto la maggiore eta';

tolto: b) Non essere stato mai condannato a pena criminale per qualunque reato, e neppure a pena correzionale per furto, truffa, appropriazione indebita o frode, ricettazione o favorita vendita di cose furtive, o per reato contro la fede pubblica, od avere ottenuto la riabilitazione;

tolto: c) Avere subito con buon esito un esame teorico-pratico, secondo i programmi che saranno stabiliti per ciascun grado o classe.

tolto: Art. 29.

tolto: Le patenti di ingegnere navale e di costruttore navale sono accordate in nome del Re dal Ministro della Marina.

tolto: Art. 31.

tolto: I costruttori, prima di cominciare la costruzione di una nave, devono farne dichiarazione all'ufficio di porto del circondario, aggiungendo se la costruiscono per conto proprio, o per conto altrui. In quest'ultimo caso, essi devono presentare i contratti relativi, risultanti da atto pubblico, o da scrittura privata autenticata da notaio, o riconosciuta giudizialmente; altrimenti la costruzione si intendera' cominciata per conto proprio dal costruttore. Se la costruzione e' assunta dal proprietario od armatore, ed il costruttore si limita a locare la sua opera, senza una regolare convenzione scritta, la dichiarazione sara' fatta dal proprietario od armatore in presenza del costruttore.

tolto: Art. 33.

tolto: Colui che, dopo aver commessa la costruzione di una nave, intenda associare altri nella commissione, deve dichiarare all'ufficio di porto i nuovi compartecipi, per atto pubblico, scrittura autenticata da notaio, o riconosciuta giudizialmente prima di chiedere l'atto di nazionalita'. Similmente colui che dopo avere impresa la costruzione per conto proprio, intendesse associare altri nella proprieta' della nave in costruzione, deve farne dichiarazione nel tempo e modo sopra indicati.

tolto: In mancanza delle suddette dichiarazioni, la nave sara' intestata rispettivamente al committente o al costruttore.

tolto: Art. 34.

tolto: I maestri d'ascia avranno facolta' di costruire barche fino alla portata di 50 tonnellate, e dovranno uniformarsi alle prescrizioni degli articoli 31, 32 e 33.

tolto: CAPO III. - Delle carte di bordo che servono a far fede della nazionalita'.

tolto: Art. 39.

tolto: Nessuna nave puo' essere considerata nazionale, ne' inalberare la bandiera dello Stato se non e' munita dell'atto di nazionalita'.

tolto: Sono esenti dall'obbligo dell'atto di nazionalita' i battelli e le barche che esercitano la pesca costiera nello Stato, o che sono destinati al servizio dei porti e delle spiaggie.

tolto: Potranno pure esserne esentati per disposizione del Ministro della Marina i battelli che venissero armati all'estero per esservi addetti permanentemente alla pesca costiera, entro limiti determinati.

tolto: Ogni nave, munita dell'atto di nazionalita', dovra' avere dipinto a poppa, nel modo da stabilirsi dal regolamento, il suo nome, e quello del compartimento marittimo cui appartiene.

tolto: Art. 40.

tolto: Per ottenere l'atto di nazionalita' le navi devono appartenere a cittadini dello Stato, od a stranieri che vi abbiano domicilio, o residenza da cinque anni almeno.

tolto: Tuttavia, gli stranieri anche non domiciliati, ne' residenti nello Stato, potranno partecipare alla proprieta' delle navi nazionali fino alla concorrenza di un terzo.

tolto: Per gli effetti del presente articolo, le Societa' in nome collettivo, od in accomandita, anche quando abbiano sede all'estero, si considerano nazionali se alcuno dei soci solidali che da' nome alla ditta e' cittadino dello Stato.

tolto: Le Societa' della stessa natura composte di stranieri, ma stabilite od aventi la loro sede principale nello Stato, sono assimilate agli stranieri domiciliati nello Stato.

tolto: Le Societa' anonime si considerano nazionali se la sede principale di esse sia nello Stato, ed ivi avvengano le assemblee generali.

tolto: Le succursali di Societa' estere, autorizzate dal Governo ad operare nella Stato, sono assimilate agli stranieri domiciliati o residenti nello Stato, purche' di fatto vi tengano un rappresentante munito di mandato generale.

tolto: Art. 41.

tolto: Gli stranieri non domiciliati, ne' residenti da cinque anni nello Stato, che per qualsiasi titolo acquistano la proprieta' di una nave italiana per una quota di carati maggiore del terzo, devono, entro il termine di un anno, fare il trapasso dell'eccedente a persona avente le qualita' volute da questo Codice.

tolto: Ogniqualvolta, per cambiamento di nazionalita', o per qualunque altra ragione, il partecipe alla proprieta' di una nave perda la cittadinanza italiana, deve farne dichiarazione all'ufficio di Capitaneria; e quando non si trovi nelle condizioni previste dal precedente articolo 40, parte prima, deve cedere, dentro l'anno, a favore di italiani la parte di carati eccedente il terzo acconsentito agli stranieri.

tolto: Le stesse obbligazioni corrono in ogni caso alla donna nazionale che sposa uno straniero ed abbandona lo Stato.

tolto: Trascorso l'anno senza che lo straniero, o la donna maritata allo straniero, nella ipotesi dianzi fatta, abbiano compiuta la cessione dei carati della nave che non e' loro permesso di possedere, il capitano di porto del compartimento in cui e' iscritta la nave promuove la vendita giudiziale dei carati stessi.

tolto: Dal prezzo si prelevano le spese di vendita; ed il rimanente si deposita nella Cassa depositi giudiziali per conto di chi spetta.

tolto: Art. 48.

tolto: I trapassi di proprieta' delle navi devono essere denunciati all'ufficio di porto nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento.

tolto: § 1° Quando l'ufficiale di porto riconosce che per causa di morte, matrimonio, cambiamento di nazionalita' del proprietario, aggiudicazione o legittimo abbandono, una nave sia passata per intiero a persona straniera non avente i requisiti per essere proprietaria di navi italiane, o che tali requisiti siano stati perduti, pubblica nel giornale degli annunzi giudiziari un avviso portante notificazione i creditori che fossero interessati nella nave, che, dopo trascorsi tre mesi, se non vi saranno opposizioni, egli rilasciera' il certificato di dismissione di bandiera e cancellera' la nave dalla matricola.

tolto: Se sopravvengono opposizioni, o si trovassero iscritti sulla nave contratti di pegno o di cambio marittimo dei quali non si giustificasse la estinzione, l'uffiziale di porto ricusera' il certificato di dismissione di bandiera; e, trascorso un anno dal giorno in cui e' seguito il trapasso della proprieta' od il cambiamento di nazionalita' del proprietario, promuovera' d'ufficio la vendita della nave conformemente all'articolo 41.

tolto: § 2° Eccetto il caso di vendita giudiziale, nessuna nave italiana potra' essere venduta a persone straniere, non aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane, senta il permesso di dismissione della bandiera da concedersi nello Stato dall'autorita' marittima ed all'estero dall'autorita' consolare, dietro consegna e ritiro delle carte e del giornale di bordo.

tolto: Se risultassero inscritti sull'atto di nazionalita' contratti di pegno o di cambio marittimo, o sorgessero opposizioni da parta dei creditori privilegiati, l'autorita' marittima o consolare ricusera' il permesso di dismissione di bandiera; e la vendita, che in qualunque modo si facesse senza questo permesso, sara' come non avvenuta.

tolto: Prima di dare il permesso di dismissione di bandiera, l'autorita' marittima o consolare potra' esigere il deposito di una somma sufficiente a far fronte ai salari, al mantenimento ed alle spese di rimpatrio dell'equipaggio.

tolto: Art. 49.

tolto: Il proprietario od armatore, meno il caso contemplato nell'articolo 175, non puo' procedere alla demolizione della nave, senza farne dichiarazione all'autorita' marittima se la nave trovasi nello Stato, od all'autorita' consolare se trovasi all'estero.

tolto: Tanto in un caso che nell'altro, chi fa la dichiarazione deve consegnare alle indicate autorita' il giornale e le carte di bordo.

tolto: Se vi sono crediti inscritti sulla nave, od opposizioni di creditori privilegiati, l'autorita' marittima o consolare si opporra' alla demolizione, e deputera' d'ufficio un guardiano alla nave, fino alle provvidenze che, sull'istanza della parte piu' diligente, verranno date dall'autorita' giudiziaria.

tolto: CAPO IV. - Dei proprietari e degli armatori delle navi.

tolto: Art. 54.

tolto: Quando ne' il proprietario, ne' l'armatore siano domiciliati nel compartimento in cui e', o deve essere inscritta la nave, o quando vi siano piu' partecipi nella proprieta' della stessa nave, o piu' armatori, o quando l'armatore fosse l'istesso capitano, dovranno i proprietari od armatori deputare una persona, che sia domiciliata nel compartimento in cui la nave e' inscritta, perche' li rappresenti dinanzi all'autorita' marittima.

tolto: I proprietari e gli armatori potranno anche farsi rappresentare, per tutti gli effetti di legge, presso le cancellerie dei Regi consolati all'estero, nei casi previsti dall'articolo 61 e dall'alinea dell'articolo 102.

tolto: Art. 56.

tolto: I proprietari e gli armatori sono anche responsabili solidariamente per il pagamento delle tasse e di altri diritti marittimi, per la retribuzione e le paghe, e per le ritenzioni di paghe dovute alla Cassa degli invalidi della Marina mercantile, per le spese di nutrimento e di ritorno in patria degli uomini dell'equipaggio, e per ogni spesa fatta per i medesimi dagli agenti governativi, se tali spese dovessero essere a carico della nave.

tolto: La responsabilita' pel rimborso delle spese di nutrimento e di ritorno in patria degli uomini dell'equipaggio cessa nel caso di naufragio e di abbandono della nave; ma il rimborso delle medesime sara' prelevato sugli oggetti salvati, o sul loro valore, con privilegio a termini dell'articolo 133.

tolto: Pel rimborso delle spese in questo articolo indicate, i capitani di porto potranno spedire ingiunzioni, le quali saranno rese esecutorie con decreto del presidente del tribunale civile; salvo il richiamo al tribunale medesimo dentro il termine di giorni 12, e dietro il pagamento della somma, di cui il reclamante fara' fede con apposita quitanza unita al ricorso, che non sara' altrimenti ammesso.

tolto: CAPO V. - Dei capitani e padroni.

tolto: Art. 59.

tolto: I capitani di lungo corso possono comandare bastimenti per qualunque destinazione. I capitani di gran cabotaggio possono comandare bastimenti nel Mediterraneo, Mar Nero, Mare d'Azoff, ed uscendo dallo stretto di Gibilterra, sulle coste oceaniche di Spagna, Portogallo, Francia ed Isole Britanniche, nel mare del Nord, nel Baltico e sulle coste occidentali d'Africa, sino al Senegal, comprese le isole a non piu' di trecento miglia da tutte le coste suddette; uscendo dal Canale di Suez, possono navigare nel Mar Rosso, Golfo Persico e coste indiane, sino a Bombay ed isole adiacenti.

tolto: I padroni possono comandare bastimenti in tutto il Mediterraneo.

tolto: Art. 60.

tolto: I marinai nazionali, i quali abbiano ventun anno di eta', e quattro anni di navigazione, sappiano leggere e scrivere, abbiano conoscenza della bussola, e non siano stati mai condannati a pene criminali per qualunque reato, e neppure a pene correzionali per furto, truffa, appropriazione indebita o frode, ricettazione o favorita vendita di cose furtive, o per reato contro la fede pubblica, od abbiano ottenuto la riabilitazione, possono essere autorizzati, nella forma e dentro i limiti che saranno prescritti dal regolamento, a comandare bastimenti di una portata non maggiore di cinquanta tonnellate, per il piccolo traffico della costa.

tolto: Art. 62.

tolto: Per conseguire le patenti di capitano, o padrone, si richiedono le seguenti condizioni:

tolto: a) Essere cittadino dello Stato;

tolto: b) Non essere stato mai condannato a pene criminali per qualunque reato, e neppure a pena correzionale per furto, truffa, appropriazione indebita o frode, ricettazione o favorita vendita, di cose furtive, o per reato contro la fede pubblica, od avere ottenuta la riabilitazione;

tolto: c) Avere superato con buon esito un esame teorico-pratico secondo i programmi stabiliti.

tolto: Oltraccio', si richiede per i padroni l'eta' di ventidue anni compiti, e tre anni di effettiva navigazione, eseguita almeno per un anno in viaggi della classe a cui aspira il candidato.

tolto: Per i capitani di gran cabotaggio l'eta' di ventidue anni compiuti, e quattro anni di navigazione, eseguita almeno per meta' su navi nazionali, e per un anno intero in qualita' di scrivano o sotto-scrivano.

tolto: Per i capitani di lungo corso l'eta' di ventiquattro anni compiuti, e quattro anni di navigazione, eseguita almeno per meta' su navi nazionali, e per un anno intero in viaggi fuori del Mediterraneo, e per eguale spazio di tempo in qualita' di scrivano o di capitano di gran cabotaggio.

tolto: Gli esami, per cui vengono conferite le patenti di grado, non possono essere prestati prima che il candidato abbia compiuto la eta' e la navigazione richieste per il grado a cui aspira.

tolto: Art. 64.

tolto: Gli uffiziali di vascello, gli uffiziali del genio navale, gli uffiziali e sott'uffiziali macchinisti, i capi e gli allievi di timoneria, i quali avessero cessato di appartenere alla Real Marina, potranno rispettivamente ottenere la patente di grado nella Marina mercantile, cioe': gli uffiziali di vascello, quella di lungo corso (colla qualificazione di capitano superiore, di cui all'articolo seguente); gli uffiziali del genio navale, quella d'ingegnere navale; gli uffiziali macchinisti o primi macchinisti, quella di macchinisti in primo; i secondi macchinisti, o aiutanti macchinisti, quella di macchinista in secondo; i capi di timoneria, quella di capitano di gran cabotaggio; e gli allievi di timoneria, quella di padrone.

tolto: Il conferimento di tali patenti sara' subordinato all'adempimento delle condizioni rispettivamente stabilite dagli articoli 28, 62 e 69, eccettuata quella dell'esame.

tolto: Art. 65.

tolto: Le patenti di capitano sono date a nome del Re dal Ministro della Marina, e quelle di padrone dal capitano di porto del compartimento cui appartiene il candidato.

tolto: I capitani di lungo corso che desiderassero far prova del perfezionamento dei loro studi, e delle maggiori cognizioni acquistate, saranno ammessi ad un esame volontario, in conformita' dei programmi espressamente stabiliti.

tolto: Riuscendo loro la prova, otterranno dal Ministro della Marina una patente speciale colla qualificazione di capitani superiori di lungo corso.

tolto: CAPO VI. - Degli uffiziali di bordo e degli equipaggi.

tolto: Art. 66.

tolto: Nella composizione degli equipaggi delle navi sono considerati uffiziali di bordo sotto la dipendenza del capitano:

tolto: 1. Il capitano in seconda;

tolto: 2. Lo scrivano;

tolto: 3. Il sotto-scrivano;

tolto: 4. Il medico-chirurgo di bordo;

tolto: 5. Il macchinista in primo sui piroscafi;

tolto: 6. Il macchinista in secondo.

tolto: Sono considerati sott'uffiziali sotto la dipendenza del capitano e degli uffiziali di bordo:

tolto: 1. Il nostromo, o nostromi, i quali fanno eseguire le manovre e vigilano sull'attrezzatura della nave;

tolto: 2. Il piloto pratico, per tutto il tempo che gli e' affidata la direzione della nave;

tolto: 3. Il maestro d'ascia, per gli effetti soltanto dell'abbandono della nave.

tolto: Art. 67.

tolto: Per ottenere la qualificazione di scrivano si richiedono le seguenti condizioni:

tolto: a) Avere compiuto l'eta' di venti anni;

tolto: b) Avere trenta mesi di navigazione, di cui una meta' sopra navi nazionali;

tolto: c) Avere superato un esame teorico-pratico, secondo i programmi stabiliti dal regolamento;

tolto: d) Non essere stato mai condannato a pene criminali per qualunque reato, ed anche correzionali per furto, truffa, appropriazione indebita o frode, ricettazione o favorita vendita di cose furtive, o per reato contro la fede pubblica; od avere ottenuta la riabilitazione.

tolto: I certificati d'idoneita' per navigare come scrivano sono dati dal capitano di porto del compartimento cui appartiene il richiedente.

tolto: Art. 68.

tolto: Per ottenere la qualificazione di sottoscrivano si richiedono le condizioni seguenti:

tolto: a) Avere compiuto l'eta' di diciotto anni;

tolto: b) Avere due anni di navigazione;

tolto: c) Sapere leggere e scrivere correttamente, e possedere le prime nozioni di nautica, giusta i programmi d'esame stabiliti nel regolamento;

tolto: d) Non essere stato mai condannato a pene criminali per qualunque reato, ed anche correzionali per furto, truffa, appropriazione indebita o frode, ricettazione o favorita vendita di cose furtive, o per reato contro la fede pubblica; od avere ottenuta la riabilitazione.

tolto: Le disposizioni dell'articolo precedente per la concessione dei certificati da scrivano si osservano pure pei certificati da sotto-scrivano.

tolto: Art. 69.

tolto: Le condizioni per esercitare l'arte di macchinista, tanto in primo che in secondo, sono determinate dal regolamento; e le patenti relative vengono date dal Ministro della Marina.

tolto: I piroscafi addetti alla navigazione lungo le coste continentali ed insulari del Regno, la costa di Francia in Mediterraneo, le isole di Corsica, Malta e Corfu', la costa di Tunisi e le coste dalmate ed istriane devono imbarcare almeno un macchinista in secondo se la forza cumulativa delle macchine e' inferiore a cento cavalli nominali, ed un macchinista in primo se le macchine sono di maggior forza.

tolto: I piroscafi destinati a viaggi fuori dei limiti sopra indicati devono imbarcare almeno un macchinista in secondo se la forza delle macchine e' minore di cento cavalli nominali come sopra, e due macchinisti, uno in primo e l'altro in secondo, se le macchine sono di maggior forza.

tolto: Art. 70.

tolto: Le navi di portata maggiore di cento tonnellate, ed i piroscafi addetti al trasporto dei passeggieri lungo le coste del Regno, oltre al capitano o padrone, devono imbarcare un secondo che abbia almeno il grado di sotto-scrivano.

tolto: Le navi che imprendono viaggi di gran cabotaggio, ed i piroscafi che fanno il trasporto di passeggieri nel Mediterraneo fuori delle coste del Regno, devono, oltre il capitano, imbarcare un secondo che abbia almeno la qualificazione di scrivano, ed un terzo che abbia almeno quella di sotto-scrivano.

tolto: Le navi che imprendono viaggi di lungo corso, ed i piroscafi che fanno il trasporto dei passeggieri fuori del Mediterraneo, oltre al capitano devono imbarcare un secondo che abbia il grado di capitano, ed un terzo che abbia almeno il grado di sotto-scrivano.

tolto: Art. 71.

tolto: La forza minima dell'equipaggio, per ciascuna classe di navi, potra' essere stabilita dal regolamento.

tolto: Nell'armamento della nave il capitano o padrone e due terzi almeno dell'equipaggio devono essere nazionali.

tolto: Gli ufficiali consolari all'estero possono pero', secondo l'esigenza dei casi, permettere l'arruolamento di marinai esteri al di la' della prescritta proporzione.

tolto: Quanto al capitano o padrone, ed al secondo di bordo, non sara' permesso di far ricorso ad esteri se non quando cio' divenisse necessario per impossibilita' di provvedersi di nazionali.

tolto: Art. 73.

tolto: contratto di arruolamento fra il capitano, o padrone, od armatore e le persone dell'equipaggio, deve, a pena di nullita', essere fatto per scrittura, ed essere firmato anche dalla persona arruolata.

tolto: Se l'arruolato non sa scrivere, l'uffiziale di porto deve farne menzione nell'atto di arruolamento e fare intervenire due testimoni estranei all'equipaggio.

tolto: Nel contratto di arruolamento i minori d'eta', i quali abbiano compiuto gli anni diciotto, si considerano come emancipati, e possono firmare senza intervento di genitori, o di tutori.

tolto: L'arruolamento dei minori di diciotto anni deve essere fatto dai rispettivi genitori o tutori, sia col loro intervento personale all'atto di arruolamento, sia mediante autorizzazione da depositarsi all'uffizio di porto, e risultante da atto ricevuto da un notaio, o, in carta libera, dal sindaco del comune.

tolto: L'arruolamento dei giovanetti indicati nell'articolo 262 del Codice civile puo' farsi col consenso dell'Amministrazione dell'ospizio, prestato nella forma stabilita nel regolamento.

tolto: CAPO VII. - Delle visite delle navi e delle partenze.

tolto: Art. 77.

tolto: Ogni nave che imprende la navigazione deve trovarsi in buono stato di navigabilita', ed essere munita degli attrezzi, corredi ed istrumenti che saranno determinati dal regolamento.

tolto: I piroscafi che trasportano passeggeri, e le navi cosi' a vela che a vapore che imprendono viaggi di lungo corso e di gran cabotaggio fuori del Mediterraneo, eccetto quelle contemplate negli articoli 61 e 149, non possono fare partenza se la loro navigazione non consti all'autorita' marittima nello Stato, ed all'autorita' consolare all'estero, per mezzo di una speciale visita e perizia, da farsi a spese del proprietario od armatore almeno una volta all'anno se trattasi di navi in legno o miste in ferro e legno, e ad ogni biennio se trattasi di navi in ferro.

tolto: Art. 78.

tolto: La visita sara' fatta da ispettori governativi o da periti nominati dalle suddette autorita', i quali accerteranno, secondo le regole, e con tutti i mezzi dell'arte, se la nave sia atta alla navigazione, determinando i viaggi che essa puo' fare, e il tempo in cui dovra' nuovamente essere visitata, qualora giudichino che cio' debba effettuarsi prima dell'anno, o del biennio, indicati nel precedente articolo.

tolto: Il Ministro della Marina potra' disporre che le visite e perizie fatte alle navi dalle instituzioni di registro marittimo, da lui designate con particolare disposizione, si considerino equivalenti alle visite e perizie ufficiali, per tutto cio' che sia sotto la vigilanza delle medesime instituzioni.

tolto: Art. 79.

tolto: La relazione della visita ufficiale, o il certificato del registro, saranno presentati all'autorita' marittima o consolare nella forma ed agli effetti da stabilirsi dal regolamento.

tolto: Art. 80.

tolto: Le navi, di cui nell'articolo 77, vanno soggette a rinnovazione della visita ogniqualvolta nella loro navigazione dovessero appoggiare per gravi danni sofferti.

tolto: Quando la nave che sta per cominciare un viaggio si trovasse prossima al tempo in cui, secondo il disposto dai precedenti articoli 77 e 78, essa dovrebbe essere nuovamente visitata, l'autorita' marittima o consolare esigera' l'adempimento di questa formalita', salvo che la nave fosse diretta ad un porto in cui la visita potesse farsi piu' convenientemente.

tolto: Art. 81.

tolto: Le autorita' marittime e consolari potranno far visitare straordinariamente di ufficio qualunque nave, ogniqualvolta vi fossero lagnanze d'interessati; e dovranno ordinarla quando le lagnanze venissero fatte dalla maggioranza dell'equipaggio, prima pero' che la nave sia caricata.

tolto: Se dai risultati della visita constera' che le lagnanze della maggioranza dell'equipaggio non avevano fondamento, coloro che le fecero saranno puniti con pene disciplinari.

tolto: Le autorita' suddette e i comandanti delle Regie navi potranno in qualunque tempo e luogo visitare e far visitare le navi nazionali per riconoscere se siano provvedute e se mantengano a dovere tutti gli articoli di corredo prescritti dai regolamenti, procedendo, se occorra, all'accertamento della contravvenzione.

tolto: Art. 82.

tolto: Ogni nave a vapore, oltre alla visita di cui all'articolo 77, va soggetta alla inspezione della macchina almeno una volta all'anno, se e' addetta esclusivamente al trasporto di mercanzie, e di sei mesi in sei mesi, se e' addetta al trasporto dei passeggieri.

tolto: L'inspezione e' fatta a spese del proprietario, e per cura delle autorita' marittime nello Stato, e delle autorita' consolari all'estero.

tolto: I periti accertano:

tolto: a) Se le caldaie, le macchine e gli accessori sono in buono stato e convengono alla navigazione a cui si destina la nave;

tolto: b) Il peso massimo che si puo' mettere sulle valvole di sicurezza;

tolto: c) Il tempo in cui la macchina avra' bisogno di una nuova inspezione, se questo tempo fosse minore di un anno, o di sei mesi, rispettivamente.

tolto: Le disposizioni dell'articolo 79 si applicano anche all'inspezione delle macchine.

tolto: Art. 83.

tolto: I capitani e padroni non potranno ottenere le carte di bordo se non giustificheranno che fu adempiuto al prescritto degli articoli precedenti.

tolto: CAPO VIII. - Del trasporto dei passeggieri.

tolto: Art. 85.

tolto: Il trasporto dei passeggieri su navi a vela ed a vapore, e' soggetto a particolare inspezione e vigilanza per parte dell'autorita' marittima nello Stato, e delle autorita' consolari all'estero, secondo le norme prescritte dai successivi articoli.

tolto: Art. 86.

tolto: Il regolamento determinera' il numero massimo dei passeggieri secondo la qualita' delle navi e dei viaggi; e stabilira' le condizioni per l'assetto interno della nave, per le provviste e la conservazione dei viveri, per la dotazione di battelli ed attrezzi di salvamento, e tutte le altre regole e cautele opportune.

tolto: Art. 88.

tolto: L'imbarco ed il trasporto in viaggi marittimi di lungo corso, o di gran cabotaggio, d'individui mentecatti, idioti, sordomuti, ciechi o storpi, o di giovinetti minori degli anni diciotto, non sara' permesso, se non quando siano accompagnati da parenti o tutori, o vi sia persona che offra guarentigia per la dovuta assistenza durante il viaggio, e per la loro sussistenza all'arrivo nel luogo di destinazione.

tolto: Salvo l'esercizio dei poteri disciplinari di cui agli articoli 92 e 451, il capitano, caso che una persona imbarcata commetta gravi disordini, o rechi molestia, o possa far male alla gente di bordo, ne fa rapporto all'autorita' marittima o consolare nel luogo del primo approdo; e queste autorita' ne potranno ordinare lo sbarco.

tolto: La persona cosi' sbarcata non avra' diritto alla restituzione del nolo che gia' avesse pagato.

tolto: Tutti i passeggieri, all'atto dell'imbarco, devono consegnare le armi, che avessero con loro, al capitano, il quale le custodira' per restituirle al momento dello sbarco.

tolto: Art. 90.

tolto: Il modo con cui l'autorita' marittima esercitera' la sua inspezione e vigilanza sul trasporto dei passeggieri sara' determinato dal regolamento.

tolto: Art. 91.

tolto: Le precedenti disposizioni si applicano anche alle navi estere che imbarcano passeggieri nello Stato.

tolto: E saranno esse soggette a particolare inspezione, da eseguirsi pero' previo avviso al rispettivo agente consolare.

tolto: Per guarentire l'adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti, i capitani di navi estere dovranno dare cauzione nei modi e per la somma da determinarsi dal regolamento.

tolto: CAPO IX. - Della polizia di bordo.

tolto: Art. 92.

tolto: I capitani e padroni devono mantenere l'ordine e la polizia sulla propria nave; e tutte le persone che vi sono imbarcate, in qualsivoglia qualita', devono loro rispetto e obbedienza in tutto cio' che concerne la tranquillita' del bordo, la sicurezza della nave, la cura delle mercanzie, ed il successo della spedizione.

tolto: A questo effetto i capitani e padroni possono valersi del potere disciplinare loro concesso dagli articoli 450 e seguenti.

tolto: In nessun caso, salvo un'urgenza del servizio di bordo, il capitano o padrone potra' impedire che la gente del suo bordo si presenti alle autorita' marittime o consolari per porgere reclami.

tolto: Art. 96.

tolto: Le persone dell'equipaggio, in numero non minore del terzo, potranno reclamare contro la qualita' o l'insufficienza dei viveri presso l'autorita' marittima nello Stato, ed all'estero presso l'autorita' consolare, e in difetto presso i comandanti delle Regie navi, ed in mancanza di questi presso l'autorita' locale.

tolto: Eguale reclamo potra' essere fatto da qualunque passeggiero.

tolto: Le suindicate autorita', previo accertamento del vero stato delle cose, ingiungeranno, ove ne sia il caso, al capitano o padrone di provvedere immediatamente, e, questi non ottemperando, provvederanno d'ufficio, prendendo la somma necessaria a cambio marittimo sul corpo e sugli attrezzi della nave, o sussidiariamente facendo vendere o dando in pegno merci nel limite dei bisogni.

tolto: CAPO X. - Della polizia della navigazione.

tolto: Art. 101.

tolto: Le navi della Marina mercantile inalberano la bandiera nazionale secondo il modello e nei casi stabiliti dal regolamento.

tolto: Esse in corso di navigazione devono avere a bordo i ricapiti marittimi indicati agli articoli 36, 102 e 144, i certificati relativi agli atti prescritti dagli articoli 77, 78, 79, 82 e 85, ed il certificato di stazzatura.

tolto: Art. 111.

tolto: Qualunque sia il pericolo, la nave non deve essere abbandonata se non dopo che il capitano e l'equipaggio abbiano, a fine di salvarla, esauriti tutti i mezzi suggeriti dall'arte nautica.

tolto: In ogni caso, la nave non dovra' essere abbandonata senza che il capitano o padrone abbia sentito il parere degli uffiziali di bordo, il medico escluso, e di due almeno dei piu' provetti marinari.

tolto: Il capitano o padrone deve sempre essere l'ultimo a scendere da bordo; ed e' in obbligo di salvare con se' il giornale e le altre carte di bordo e quanto puo' degli oggetti preziosi.

tolto: Art. 112.

tolto: Se una nave abbia naufragato, o per qualunque altro sinistro siasi perduta, o sia stata abbandonata, come pure ogniqualvolta, in seguito ad uno scontro o altro accidente occorso alla nave, ne siano derivate ferite o la morte di qualche individuo, verra' redatto analogo processo verbale e si procedera' dall'autorita' marittima nello Stato, e dall'autorita' consolare all'estero, a sommarie informazioni sulla causa del sinistro, e sulla condotta del capitano o padrone, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento.

tolto: Qualora risultino motivi di sospetto sulla condotta del capitano o padrone, o di altra persona implicata nel fatto, saranno le informazioni e i documenti spediti all'autorita' competente per l'opportuno procedimento.

tolto: Art. 114.

tolto: Salvo il disposto dell'articolo 375 sui trasporti dei detenuti, i capitani o padroni delle navi nazionali devono dare ricovero agli individui della marineria nazionale che si trovassero abbandonati in paese estero, dove non risiedesse alcun Regio uffiaziale consolare.

tolto: Sono pure in obbligo di ricevere al loro bordo quegli individui nazionali che gli ufficiali consolari fossero, per qualunque ragione, nella necessita' di far ritornare in patria, purche' il numero di detti individui non ecceda la proporzione di uno per cinquanta tonnellate di portata.

tolto: Le spese di mantenimento e del nolo, cosi' degli uni come degli altri, quando ne sia il caso, saranno regolate e rimborsate nel modo che verra' stabilito dal regolamento.

tolto: CAPO XI. - Degli arrivi delle navi.

tolto: Art. 115.

tolto: All'arrivo di navi nazionali in un porto o rada dello Stato, l'uffiziale incaricato di ricevere il costituto si fara' presentare il giornale di bordo, e vi apporra' il suo visto, pagina per pagina, empiendo con freghi gli spazi bianchi, cominciando dal giorno in cui principio' il viaggio, oppure dall'ultimo visto, in modo da assicurare l'inalterabilita' del giornale stesso.

tolto: Nello stesso tempo l'uffiziale che procede al visto domandera' al capitano o padrone se gli siano occorse avarie, ed in caso di negativa aggiungera' al visto la certificazione: nessuna dichiarazione d'avaria.

tolto: Se il capitano o padrone dichiara essere occorsa avaria, l'agente ritira copia, sottoscritta dal capitano, di quella parte del giornale che si riferisce ad essa avaria: che se nel giornale non ne fosse fatta menzione, l'agente esigera' e ricevera' la dichiarazione giurata del capitano sull'avaria occorsa.

tolto: Dell'adempimento di questa formalita' sara' fatta dall'agente menzione nel giornale che restituira' al capitano.

tolto: Detta copia, o dichiarazione, viene poi dall'uffiziale consegnata al capo dell'uffizio di porto, il quale, in caso di avaria generale, procede subito ad investigazioni sommarie sulla natura, estensione e causa della avaria medesima, e trasmette poscia tutti gli atti della pratica all'autorita' giudiziaria incaricata di ricevere la relazione prescritta dalle leggi commerciali.

tolto: Nei porti esteri, le operazioni indicate nei precedenti alinea saranno fatte dall'autorita' locale cui prima si presentera' il capitano, se quell'autorita' sia a cio' autorizzata dalle leggi del paese, o da trattati internazionali: altrimenti saranno eseguite dai Regi consoli.

tolto: Art. 116.

tolto: I capitani o padroni delle navi nazionali sono obbligati di presentarsi personalmente, eccetto il caso di legittimo impedimento, non piu' tardi di ventiquattr'ore, all'uffizio di porto nello Stato, ed all'uffiziale consolare in porto estero, e di consegnargli le carte ed il giornale di bordo, e le carte processuali di cui agli articoli 440 e 441.

tolto: I padroni delle navi che non hanno giornale devono nell'ugual termine denunciare all'autorita' marittima o consolare i reati commessi al loro bordo.

tolto: Nei porti esteri, in caso d'avaria generale, la cui dichiarazione non sia stata gia' ricevuta dall'autorita' locale come dal precedente articolo, i capitani o padroni dovranno presentare il giornale di bordo al Regio uffiziale consolare immediatamente dopo la loro ammissione a pratica.

tolto: Art. 117.

tolto: I capitani o padroni delle navi estere, che approdano nei porti o rade dello Stato, possono depositare le loro carte di bordo presso il rispettivo console, ma devono far pervenire all'uffizio di porto, entro ventiquattr'ore dall'ammissione a pratica, un certificato di esso console in cui si accerti il deposito di tali carte.

tolto: Questa disposizione non si applica ai capitani o padroni di nazioni estere, nei porti delle quali ai consoli italiani non fosse permesso di avere in custodia le carte delle navi italiane.

tolto: Essi devono depositare le loro carte di bordo all'ufficio di porto.

tolto: I capitani o padroni di ogni nave, cosi' nazionale che estera, devono inoltre, all'arrivo in un porto o rada dello Stato, anche in caso di rilascio volontario o forzato, consegnare o far consegnare all'uffizio di porto, entro il termine sovra stabilito, una nota da cui risulti il nome, il tonnellaggio e la linea di immersione della nave, il nome dell'armatore o del raccomandatario, la qualita' e quantita' del carico, e il numero degli uomini d'equipaggio e dei passeggieri.

tolto: CAPO XII. - Dei naufragii e dei ricuperi.

tolto: Art. 125.

tolto: Chiunque avra' raccolto o ricuperato oggetti provenienti da naufragio, o da altro sinistro di mare, dovra' farne immediatamente la consegna all'autorita' marittima o consolare, o, in mancanza di queste, all'autorita' locale, od alla persona che dirige le operazioni del ricupero. Egli avra' soltanto diritto al rimborso delle spese e ad una mercede per le fatiche del ricupero.

tolto: Art. 126.

tolto: La retribuzione delle persone accorse al salvamento, e di quelle che avessero somministrato mezzi di rimorchio, o di alaggio, macchine, attrezzi ed utensili sara' regolata dalle autorita' indicate negli articoli 14, 15 e 16, secondo la importanza delle cose salvate, la prontezza con cui fa reso il servizio, ed il pericolo incorso nell'eseguire il salvamento.

tolto: Art. 128.

tolto: Le persone dell'equipaggio sono sempre obbligate a lavorare pel ricupero della nave, degli attrezzi e del carico.

tolto: Art. 129.

tolto: Nei casi in cui al ricupero procede d'ufficio l'autorita' Marittima, se le occorre di urgenza un'anticipazione di danaro, questo sara' fornito nel modo che prescrivera' il regolamento.

tolto: Art. 130.

tolto: L'ufficiale di porto che dirige al salvamento ha facolta' di mettere in vendita le merci e gli oggetti che non si potessero conservare, o la custodia dei quali importasse una spesa grave.

tolto: Egli potra' pure ordinane in tutto od in parte la vendita degli altri oggetti salvati, quando questo espediente fosse necessario per rimborsare il danaro anticipato secondo il precedente articolo, per soddisfare le spese di ricupero, per provvedere agli alimenti ed al rimpatriamento dell'equipaggio, e per pagare le spese di trasferta degli impiegati di porto.

tolto: Art. 131.

tolto: Compiute le operazioni di ricupero, il capitano di porto diffidera', per mezzo di avvisi al pubblico, gli interessati a giustificare le loro ragioni alla consegna degli oggetti ricuperati.

tolto: Trascorso un anno dalla pubblicazione degli avvisi senza che siano comparsi gli aventi diritto agli oggetti salvati, il capitano di porto ne fara' eseguire la vendita, e consegnare il prezzo al Fondo dei depositi della gente di mare, per conto di chi spetta.

tolto: Art. 132.

tolto: Decorsi cinque anni dalla pubblicazione degli avvisi senza che alcuno abbia presentato reclamo, o se i fatti reclami fossero rigettati con sentenza passata in giudicato, oppure siasi perento il giudizio, il prodotto della vendita si devolvera' al pubblico erario.

tolto: Art. 135.

tolto: Le merci, attrezzi, vestimenti, valori ed altri oggetti d'ignota provenienza, trovati nel litorale dello Stato, in mare, a galla, sott'acqua o sulla spiaggia, o nei porti, darsene, fossi e canali, a meno che il loro valore fosse minore di lire cinque, dovranno dagli inventori denunciarsi entro 24 ore all'autorita' marittima locale, od altrimenti al sindaco.

tolto: Gl'inventori, che abbiano messo in salvo e denunciato entro il termine sopra stabilito alcuno degli oggetti suddetti, avranno diritto, oltre al rimborso delle spese di ricupero, ad un premio ragguagliato al terzo del valore netto delle cose salvate, se si tratta di oggetti trovati a galla o sotto acqua, e calcolato come nell'articolo 718 del Codice civile se si tratta di oggetti trovati sulle spiaggie, calate o moli delle indicate localita', o di cetacei che si arenassero sul litorale, la proprieta' dei quali e' devoluta allo Stato.

tolto: CAPO XIII. - Della pesca.

tolto: Art. 139.

tolto: La pesca marittima si divide in pesca limitata ed in pesca illimitata.

tolto: La pesca limitata e' quella che si fa nelle acque dello Stato nei limiti del distretto di pesca cui appartiene il battello che la esercita; e comprende l'interno dei porti, i canali e stagni in cui le acque siano salate, ed abbiano comunicazione col mare.

tolto: La ripartizione del litorale dello Stato nei diversi distretti di pesca sara' fatta con decreto Reale sulla proposta del Ministro della Marina.

tolto: La pesca illimitata e' quella che si fa all'estero, ovvero nello Stato oltre i limiti del distretto a cui appartiene il battello.

tolto: Art. 140.

tolto: La pesca nei mari dello Stato e' sottoposta all'Amministrazione marittima per quanto spetta alla polizia del mare e della navigazione, ed all'eseguimento della legge sulla pesca.

tolto: Art. 141.

tolto: Lo stabilimento di tonnare o mugginare nelle acque dello Stato, come pure lo stabilimento in mare o sulle spiaggie di opere opportune all'allevamento ed alla coltura dei pesci, dei testacei, dei crostacei, dei molluschi, del corallo e delle spugne non potranno effettuarsi se non per concessione del Ministro della Marina, salvi i diritti gia' acquistati da altri su tali pesche.

tolto: Art. 142.

tolto: Le dette concessioni saranno fatte coll'onere di un annuo canone, e con ogni altra condizione da determinarsi nei relativi atti.

tolto: Art. 144.

tolto: I battelli addetti alla pesca limitata saranno provveduti d'una licenza dell'autorita' marittima locale, rinnovabile di anno in anno, da concedersi al proprietario, con indicazione del nome del pescatore che prende la direzione del battello.

tolto: Quelli destinati alla pesca illimitata saranno muniti delle stesse carte di bordo stabilite per la navigazione, salvo l'eccezione di cui all'articolo 39.

tolto: Art. 147.

tolto: Chiunque vuole assumere la direzione di un battello alla pesca limitata, deve:

tolto: a) Essere iscritto fra la gente di mare di prima o di seconda categoria;

tolto: b) Avere l'eta' di ventun anni compiti;

tolto: c) Avere dodici misi di esercizio di pesca, ovvero la qualita' di marinaio.

tolto: Art. 148.

tolto: Per comandare battelli alla pesca illimitata si richiedono:

tolto: a) L'eta' di ventun anni compiti;

tolto: b) L'inscrizione nella matricola della gente di mare di prima categoria;

tolto: c) Due anni di esercizio di pesca illimitata, o di navigazione effettiva sopra navi nazionali;

tolto: d) La prova d'idoneita' nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

tolto: CAPO XIV. - Dei depositi della gente di mare.

tolto: Art. 150.

tolto: Nei capiluoghi di compartimento marittimo, che saranno designati dal regolamento, e' stabilita una Cassa sotto la denominazione di Cassa di depositi della gente di mare, la quale e' amministrata dai rispettivi capitani di porto, e tenuta dai tesorieri o da altri contabili dello Stato.

tolto: Art. 151.

tolto: Questa Cassa e' destinata a ricevere provvisoriamente:

tolto: 1° Le somme e gli oggetti preziosi provenienti da successioni di individui della gente di mare morti in navigazione od in estero paese;

tolto: 2° Il prodotto dei salvataggi delle navi naufragate sulle coste dello Stato od all'estero;

tolto: 3° Il prodotto degli oggetti ritrovati sulle spiaggie o ricuperati in mare;

tolto: 4° Le somme per sicurezza di diritti o rimborsi all'erario dello Stato, e qualunque altra che fosse in controversia, da liquidarsi tanto in favore dell'erario, quanto della gente di mare.

tolto: Art. 152.

tolto: Le condizioni per il passaggio di dette somme alla Cassa dei depositi e prestiti saranno stabilite dal regolamento.

tolto: CAPO XV. - Disposizioni generali.

tolto: Art. 155.

tolto: Occorrendo una somma di denaro per provvedere al ritorno od assistenza di marinai naufragati, od altrimenti rimasti privi della loro nave, l'anticipazione sara' fatta nel modo determinato dal regolamento.

tolto: TITOLO III. - Del servizio dei porti e delle spiaggie.

tolto: CAPO I. - Del lido del mare e delle spiaggie.

tolto: Art. 157.

tolto: Le spiaggie ed il lido del mare compresi i porti, le darsene, i canali, i fossi, i seni e le rade dipendono dall'amministrazione marittima Per tutto quanto riguarda il loro uso e la polizia marittima.

tolto: Le parti di spiaggia e delle altre pertinenze demaniali sovraindicate, che per dichiarazione della amministrazione marittima fossero riconosciute non piu' necessarie all'uso pubblico, potranno fare passaggio dai beni del pubblico demanio a quelli del patrimonio dello Stato.

tolto: Art. 158.

tolto: Le concessioni perpetue delle pertinenze del pubblico demanio indicate nel precedente articolo devono essere autorizzate per legge.

tolto: Le concessioni temporanee delle pertinenze suddette e tutti gli atti relativi si fanno dalla amministrazione marittima. Essa pero' sentira' l'avviso delle altre amministrazioni interessate, allorche' trattisi di eseguire nello spazio da concedersi opere di natura stabile o di singolare importanza.

tolto: Art. 159.

tolto: E' vietato di fare qualsiasi innovazione nei porti, nelle spiaggie e nel lido, senza averne ottenuto speciale autorizzazione. Se l'innovazione arbitraria e' gia' compiuta, l'amministrazione marittima denunzia il contravventore all'autorita' giudiziaria per l'opportuno procedimento penale. Se poi la innovazione stessa non e' ancora compiuta, procede parimenti a tale atto, e si oppone inoltre alla continuazione dei lavori, ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino stato, e procede d'ufficio ed a spese del contravventore medesimo, in caso d'inesecuzione dell'ordine, ogniqualvolta gli interessi marittimi esigono l'urgenza di siffatto provvedimento.

tolto: Art. 160.

tolto: E' vietato di scavare ed estrarre arene, pietre, ghiaie, e praticare qualunque altra escavazione lungo il lido e le spiaggie del mare o nel recinto dei porti, fuori dei siti a cio' specialmente destinati, senza una speciale licenza dell'autorita' marittima.

tolto: Art. 161.

tolto: I luoghi specialmente destinati alla libera estrazione delle arene e ghiaie saranno indicati in particolari tabelle da pubblicarsi in ciascun comune del compartimento marittimo.

tolto: Negli altri siti non indicati nelle tabelle la estrazione s'intendera' vietata per chi non e' munito di speciale licenza dall'autorita' marittima.

tolto: Le tabelle saranno formate dall'ufficio di porto col, concorso degli ingegneri incaricati del servizio dei porti e spiaggie; presentate alle osservazioni della giunta municipale del luogo, ed approvate dal ministero della marina. Quando si trattasse di localita' soggette a servitu' militare, o situate a distanza minore di sessantacinque metri da opere stradali, si sentiranno pure le amministrazioni interessate,

tolto: CAPO II. - Della polizia amministrativa e sicurezza dei porti.

tolto: Art. 163.

tolto: Gli uffici di porto provvedono nei luoghi di loro giurisdizione al servizio marittimo, regolando e vigilando:

tolto: a) L'entrata e l'uscita delle navi;

tolto: b) Gli ancoraggi e gli ormeggi;

tolto: c) L'imbarco e lo sbarco dei passeggieri;

tolto: d) L'imbarco e lo sbarco e il deposito delle merci e delle zavorre;

tolto: e) L'uso dei fuochi e le precauzioni contro gli incendi;

tolto: f) E tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza del porto o rada e sue dipendenze.

tolto: L'ingerenza degli uffici di porto nei bacini commerciali (docks) sara' determinata negli atti di concessione, o da particolari regolamenti.

tolto: Nelle citta' e stazioni marittime, nelle quali il mare comunica con canali o fiumi navigabili, i limiti dei luoghi soggetti alla giurisdizione dell'ufficio di porto saranno determinati di comune accordo tra il capitale di porto del compartimento e la giunta del comune interessato; ed in caso di disaccordo, mediante concerti da prendersi tra il ministro della marina e quello dell'interno.

tolto: Art. 167.

tolto: Nessun battello od altro galleggiante, eccettuati i battelli piloti ed i rimorchiatori, deve accostarsi alle navi che arrivano in porto prima che queste abbiano adempiute le formalita' prescritte dalle leggi di sanita' e sicurezza pubblica.

tolto: Art. 168.

tolto: Le navi non devono entrare nell'interno dei porti ed ormeggiarvisi, se prima non avranno sbarcata la polvere e scaricate le armi da fuoco che avessero a bordo, eccetto il caso di forza maggiore, purche' ne sia fatta immediata dichiarazione.

tolto: I capitani che volessero caricare o scaricare merci facilmente infiammabili, devono prima avvisarne l'ufficio di porto per i provvedimenti di precauzione che possono occorrere.

tolto: In caso d'incendio nel porto, o sulle calate, o nei vicini quartieri della citta', i capitani delle navi devono riunire i loro equipaggi ed eseguire tutte le disposizioni che venissero date dall'autorita' marittima.

tolto: Art. 170.

tolto: In caso di necessita', o quando non fossero eseguiti gli ordini dati, gli ufficiali di porto avranno facolta' di far ormeggiare, o disormeggiare le navi di propria autorita', rinforzare i loro ormeggi, ed eseguire ogni altra manovra necessaria a spese delle navi stesse.

tolto: Gli ufficiali di porto possono pure in caso d'estrema urgenza, senza altra formalita' che due ingiunzioni verbali, far tagliere gli ormeggi delle navi che gli equipaggi avessero rifiutato di mollare.

tolto: Art. 173.

tolto: Nessuna nave potra' salpare per partire dai porti e dalle spiaggie in cui sara' ancorata, senza biglietto d'uscita dell'autorita' marittima. Se i capitani o padroni intendono di partire dal tramontare al levare del sole devono farne espressa dichiarazione allorquando domandano il biglietto.

tolto: Questo biglietto non sara' rilasciato se non consti del pagamento delle multe per contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, dei diritti dovuti alle finanze e dell'adempimento di tutte le formalita' e prescrizioni di polizia.

tolto: Se la partenza della nave fosse differita oltre cinque giorni dalla data del biglietto, dovra' questo essere rinnovato.

tolto: Trattandosi di piroscafi, il permesso potra' essere accordato per un periodo determinato di tempo.

tolto: Art. 174.

tolto: E' vietato di gettare terra, pietre e materiali di qualunque sorta nei porti, rade, canali navigabili e loro dipendenze, come pure alla loro imboccatura ed anche all'esterno, dentro un perimetro che sara' determinato dall'autorita' marittima in quei luoghi in cui speciali ragioni consigliassero questo provvedimento.

tolto: Se sui margini dei canali navigabili, delle calate o moli fossero stabiliti depositi od officine per qualche traffico od arte il cui esercizio renda impossibile evitare gli interrimenti degli acque sottoposte, dovranno gli esercenti sopportare le spese necessarie ad estrarre di mano in mano l'ingombro, secondo gli ordini dell'autorita' marittima.

tolto: Se nelle operazioni d'imbarco, di sbarco o di trasbordo, e particolarmente nel maneggio della zavorra, malgrado le cautele prescritte venisse, a sommergersi alcuna parte degli oggetti e materiali, e non fosse subito estratto dagli interessati, tutte le spese per la estrazione dell'ingombro saranno pagate, secondo i casi ed a giudizio dell'autorita' marittima, dai capitani delle navi, o dai conduttori delle barche destinate alle operazioni anzidette.

tolto: Art. 180.

tolto: E' vietata la pesca nei porti, nelle darsene, nei canali e fossi senza il permesso dell'autorita' marittima.

tolto: E' pure vietato nei detti luoghi di sparare armi da fuoco, e di accendere sostanze esplosive a bordo a terra, senza un particolare permesso dell'autorita' marittima.

tolto: CAPO III. - Della polizia giudiziaria dei porti e delle rade.

tolto: Art. 184.

tolto: E' parimenti vietato di dare alloggio sulle navi ancorate od ormeggiate nei porti, nelle rade, nei fossi o canali dello Stato, tanto in armamento che in disarmo, a persone estranee all'equipaggio, anche col titolo di guardiani, senza il permesso dell'autorita' marittima.

tolto: La medesima potra' obbligare i capitani e padroni a licenziare i guardiani, i quali fossero stati condannati per i reati indicati negli articoli 28 b e 62 b, o ammoniti come oziosi o vagabondi, o come persone sospette ai termini della legge di pubblica sicurezza, o che per la cattiva loro condotta fossero noti all'autorita' di pubblica sicurezza.

tolto: Art. 185.

tolto: Le ronde che si fanno dagli agenti degli uffici di porto avranno facolta' di visitare, si' di giorno che di notte, qualunque nave od altro galleggiante, le tettoie, i baracconi ed altri luoghi chiusi situati nel porto sulla spiaggia.

tolto: Nessuno potra' rifiutarsi, quando ne sia richiesto, di dare alle medesime il proprio nome, cognome ed altre indicazioni qualunque.

tolto: Esse avranno facolta' di procedere ad arresti delle persone colte in flagrante.

tolto: Le ribellioni, gli oltraggi, le violenze o vie di fatto agli agenti degli uffici di porto nell'esercizio delle loro funzioni, o a causa di esse, si avranno come fatti agli agenti della forza pubblica.

tolto: CAPO IV. - Dei battelli ed altri galleggianti pel servizio dei porti.

tolto: Art. 187.

tolto: Tutte le barche e barchette destinate al trasporto delle persone e delle merci, i pontoni, i battelli addetti alla pesca, i navicelli da diporto, ed ogni altro galleggiante che si trovi nei porti, rade, canali e fossi navigabili, sono sottoposti alla vigilanza della autorita' marittima.

tolto: Nessuno puo' essere ammesso ad esercitare l'arte di barcaiuolo, condurre chiatte, pontoni, navicelli da diporto e qualunque altro galleggiante, senza una licenza dell'ufficio di porto da concedersi alle condizioni stabilite dal regolamento.

tolto: Art. 188.

tolto: In quei porti che trovassi in diretta comunicazione con lagune, canali o fiumi navigabili, l'obbligo della licenza, di cui all'articolo precedente, non si applica alle gondole od altri battelli specialmente destinati al servizio della citta', dei canali o fiumi, e che fossero muniti di una licenza della giunta municipale.

tolto: Tuttavia questi galleggianti, quando entrano nelle acque di giurisdizione dell'ufficio di porto delimitate come all'articolo 163, sono soggetti alla vigilanza dell'ufficio di porto, ed i loro conduttori sono tenuti ad osservare i regolamenti marittimi d'ordine e di polizia.

tolto: Qualunque conflitto di giurisdizione potesse insorgere tra gli uffici di porto e la giunta municipale pel regolamento di esercizio dei galleggianti sopra indicati, sara' composto in primo grado dall'autorita' prefettizia del luogo, ed in ultimo grado con regio decreto.

tolto: Art. 189.

tolto: L'individuo munito di licenza e di numero per condurre un battello nel porto se sia condannato per i reati indicati negli articoli 28 b e 62 b, sara' privato della licenza di esercizio.

tolto: L'ufficio di porto avra' eziandio facolta' di ritirare temporaneamente la licenza agli individui condannati Per contrabbando, o ammoniti come persone sospette, ai termini della legge di pubblica sicurezza.

tolto: Art. 194.

tolto: Il piloto condannato per i reati indicati negli articoli 28 b e 62 b, sara' cancellato dal registro, ne' riammesso se non dopo ottenuta la riabilitazione.

tolto: CAPO VI. - Disposizioni generali.

tolto: Art. 205.

tolto: Le spese, di cui negli articoli 159, 170, 174, 175, 176, 177, 178 e 191, saranno rimborsate sulla parcella dell'autorita' marittima, resa esecutoria come all'ultimo alinea dell'articolo 56.

tolto: TITOLO I. - Dei reati marittimi e delle pene.

tolto: CAPO UNICO. - Disposizioni generali.

tolto: Art. 252.

tolto: Le violazioni delle disposizioni del presente codice si distinguono in reati ed in mancanze disciplinari.

tolto: Sono reati le violazioni per cui sono stabilite pene corrispondenti a quelle determinate dal codice penale comune, ovvero le pene della interdizione, destituzione o sospensione dai gradi marittimi, o quella della confisca.

tolto: Sono mancanze disciplinari le violazioni alle quali sono applicate le punizioni disciplinari stabilite dal presente codice.

tolto: Art. 253.

tolto: I reati marittimi si distinguono in crimini, delitti e contravvenzioni, secondo le norme del codice penale comune.

tolto: Le pene della interdizione, della destituzione e sospensione dai gradi marittimi, e della confisca, quando sono applicate come pene principali, si considerano sempre correzionali, salve, in quanto alla competenza, le speciali disposizioni del presente codice.

tolto: Art. 254.

tolto: Gli arresti disciplinari si sconteranno:

tolto: in alto mare, a bordo della nave, assicurando l'individuo nella camera di prora, o in altro luogo, a norma del regolamento;

tolto: nei porti dello Stato, in quei luoghi a cio' destinati dai regolamenti, od altrimenti nella camera di deposito del mandamento; in paese estero, nelle carceri consolari, ovvero a bordo delle navi dello Stato che vi fossero di stazione.

tolto: Art. 263.

tolto: Il prodotto delle multe ed ammende sara' devoluto alla cassa degli invalidi per un quarto, ed il rimanente all'erario nazionale, salvo il disposto dell'articolo 265, ultimo alinea.

tolto: I capitani, padroni, armatori e proprietari della nave sono sempre responsabili delle pene pecuniarie incorse dalla gente dell'equipaggio, eccetto quelle incorse per diserzione, o per altro reato che abbia avuto per necessaria conseguenza lo sbarco degli imputati del reato medesimo.

tolto: I suddetti capitani, padroni, armatori e proprietari non sono obbligati a depositare negli uffici di porto nel Regno, o negli uffici dei regi consoli all'estero, il montare dei salari di cui fossero rimasti creditori gli individui disertati dal rispettivo bordo o sbarcati, perche' imputati di atti d'insubordinazione, o di altro reato; ma saranno obbligati a presentare agli uffici di porto nel Regno o agli uffici dei regi consoli all'estero un conto debitamente accertato da cui consti il credito e debito verso la nave di ciascun disertore o altro individuo sbarcato come sovra.

tolto: Delle somme cosi' lasciate presso di loro, i suddetti capitani, padroni, armatori e proprietari restano responsabili verso chi di ragione.

tolto: TITOLO II. - Dei reati marittimi.

tolto: CAPO I. - Delle diserzioni.

tolto: Art. 264.

tolto: Qualunque individuo dell'equipaggio di una nave mercantile che, tanto nello Stato, quanto all'estero, senza autorizzazione dell'autorita' marittima, o dell'ufficiale consolare, abbandonasse la nave, o non si recasse a bordo della medesima dopo essersi arruolato, sara' considerato disertore.

tolto: Il reato di diserzione esiste anche quando l'ufficiale consolare abbia, cessato l'arruolamento, rifiutato l'autorizzazione di sbarco nei casi contemplati dal codice di commercio.

tolto: CAPO V. - Della pirateria.

tolto: Art. 331.

tolto: Chiunque si sara' violentemente impadronito di una nave nazionale, fuori dei casi previsti nei precedenti articoli, incorrera' nella pena della reclusione, salvo le maggiori pene incorse a termini della legge penale comune, quando il fatto fosse accompagnato da altri crimini o delitti.

tolto: CAPO VI. - Delle infrazioni alla polizia marittima.

tolto: Art. 351.

tolto: Il capitano o padrone che non avesse la bandiera della sua nave conforme al modello regolamentare, incorrera' nella multa estensibile a lire 500.

tolto: Art. 353.

tolto: Il capitano o padrone od altra persona proposta al comando della nave, che intraprendera' la navigazione fuori dei limiti assegnati al suo grado, o qualita', incorrera' in una multa non minore di lire mille, se la navigazione da essi intrapresa riguardasse viaggi di lungo corso, ed in una multa non minore di lire 500 in tutti gli altri casi.

tolto: In caso di recidivita' sara' sempre applicata la sospensione per un tempo non minore di sei mesi.

tolto: Art. 357.

tolto: Il capitano che navigasse senza gli ufficiali, di cui la legge prescrive l'imbarco, incorrera' nella multa da lire 300 a 1,000.

tolto: Art. 358.

tolto: Il capitano o padrone, che non tenga a bordo il giornale nei casi e secondo le forme che saranno prescritte dalle leggi sul commercio o dal regolamento da pubblicarsi in esecuzione di questo codice, o non faccia sul medesimo le annotazioni dalle stesse leggi o dal regolamento ordinate, incorrera' nella multa estensibile a lire 500, salvo il disposto dell'articolo 363.

tolto: Nella stessa pena incorrera' il capitano o padrone che non si trovi munito a bordo degli esemplari di leggi o di regolamenti che siano prescritti dal regolamento da pubblicarsi come sopra.

tolto: Art. 363.

tolto: Le omissioni di cio' che dovrebbe essere scritto nel giornale di bordo, non specialmente previste da questo codice, le quali possano recare danno ai terzi, saranno punite colla multa da lire 100 a 300, e, secondo i casi, anche col carcere estensibile a tre mesi.

tolto: Art. 364.

tolto: Il capitano o padrone che, fuori dei casi previsti dall'articolo 308, scrivera' o fara' scrivere sul giornale fatti alterati o contrari alla verita', tanto riguardo al rilevamento di rotte, quanto riguardo alla navigazione ed alla disciplina, sara' punito col carcere non minore di sei mesi.

tolto: Art. 371.

tolto: Il capitano o padrone che, arruolando o licenziando un individuo del suo equipaggio, non lo fara' inscrivere o cancellare rispettivamente sul ruolo dell'equipaggio, incorrera' nell'ammenda di lire 50 se la nave e' armata al lungo corso; in quella di lire 25 se e' armata al gran cabotaggio: ed in quella di lire 15b se e' destinata ad altra piu' ristretta navigazione, od alla pesca.

tolto: Quando la persona imbarcata fosse inscritta sotto falso nome, il capitano o padrone incorrera' nella pena del carcere non minore di sei mesi.

tolto: Nelle stesse pene rispettivamente stabilite nella parte prima di questo articolo incorrera' il capitano o padrone che imbarcasse passeggieri non inscritti sul ruolo di equipaggio, senza pregiudizio delle maggiori pene quando si trattasse di disertori o di individui sottratti alle leve di terra o di mare. Se poi gli individui, come sopra sottratti, fossero ricercati dalla giustizia per qualche altro crimine o delitto, il capitano o padrone che ne fosse consapevole, incorrera' nelle pene comminate dalla legge penale agli occultatori di persone imputate di reato.

tolto: Art. 375.

tolto: Il capitano o padrone di una nave nazionale diretta ad uno dei porti dello Stato, il quale ricusasse di ottemperare alla richiesta di un regio ufficiale consolare pel trasporto di un condannato o imputato, ovvero dei corpi di reato od altri oggetti necessari alla procedura, incorrera' in una multa da lire cinquecento a mille.

tolto: Non saranno pero' i capitani o padroni tenuti a ricevere a bordo imputati o condannati in numero superiore alla quinta parte dell'equipaggio delle loro navi.

tolto: Il capitano o padrone che, dopo aver avuto dai regi ufficiali consolari la consegna dei delinquenti per farne il trasporto nello Stato, ne favorisse la fuga, incorrera' nella pena portata dalla legge penale comune contro le persone incaricate del trasporto e della custodia dei rei. In caso di semplice negligenza potra' in luogo del carcere applicarsi una multa estendibile a lire duecento.

tolto: Nello stesso modo saranno puniti gli individui, i quali, tanto nel caso ora accennato, quanto in quello contemplato nella prima parte dell'articolo 436, fossero preposti alla custodia dei delinquenti od imputati.

tolto: Art. 384.

tolto: L'inscritto nella matricola, o nei registri, che cedesse ad altri il libretto di matricola o il foglio di ricognizione, sara' punito con multa estendibile fino a lire cento.

tolto: Nel caso in cui il libretto o il foglio di ricognizione avesse servito all'evasione di una persona imputa di crimine o di delitto, o di inscritti per la leva, il cedente sara' tenuto complice del reato.

tolto: Art. 388.

tolto: Il capitano o padrone, che ricusera' di pagare i diritti consolari negli Stati in cui approdera', soggiacera', oltre al pagamento dei diritti medesimi, ad una multa eguale al doppio del loro ammontare.

tolto: CAPO VII.

tolto: Delle infrazioni alla polizia dei porti e delle spiaggie.

tolto: Art. 393.

tolto: Ogni contravvenzione all'articolo 173 sara' punita con multa estendibile a lire cento.

tolto: Se la portata della nave eccedera' cinquanta tonnellate, la pena potra' estendersi a lire duecento.

tolto: CAPO VIII. - Delle infrazioni delle leggi e dei regolamenti sulla pesca.

tolto: Art. 413.

tolto: Chiunque dirigesse un battello da pesca in contravvenzione degli articoli 147, 148 e 149, incorrera' nel primo caso in una ammenda fino a lire 10, nel secondo in una multa estendibile a lire 200, e nel terzo nelle pene rispettivamente stabilite dall'articolo 354.

tolto: CAPO IX. - Delle contravvenzioni marittime.

tolto: Art. 415.

tolto: Incorrera' in una ammenda non minore di lire trenta, chiunque essendo divenuto proprietario, o partecipe alla proprieta' di una nave non si facesse riconoscere dall'autorita' marittima, come all'articolo 48.

tolto: Incorrera' nella multa da lire trecento a cinquecento chi avesse venduto la sua nave a stranieri senza il permesso di dismissione della bandiera, prescritto dal gia' citato articolo 48.

tolto: Art. 420.

tolto: Le contravvenzioni al disposto dell'articolo 160 saranno punite con pena pecuniaria estendibile a lire cinquecento.

tolto: Gli istrumenti che avranno servito allo scavo ed al trasporto delle materie saranno confiscati.

tolto: CAPO X. - Disposizioni speciali.

tolto: Art. 424.

tolto: Qualunque falsificazione od alterazione di atti relativi alla visita delle navi, di libretti di matricola, o fogli di ricognizione, e di ogni altro atto o scrittura relativa alla navigazione od al traffico marittimo, non specialmente contemplata da questo codice, sara' punita col carcere non minore di sei mesi.

tolto: Nelle stesse pene, diminuite di un grado, incorreranno coloro che faranno uso degli atti o delle scritture suddette conoscendone la falsita'.

tolto: TITOLO III.

tolto: CAPO UNICO. - Della giurisdizione penale marittima mercantile, della competenza e della procedura.

tolto: Art. 433.

tolto: La giurisdizione penale marittima mercantile e' esercitata:

tolto: a) Dall'autorita' giudiziaria ordinaria;

tolto: b) Dai tribunali consolari all'estero nei luoghi in cui dalle leggi, dai trattati, e dagli usi ricevuti e' permesso l'esercizio della giurisdizione consolare;

tolto: c) Dai capitani e dagli ufficiali di porto, dai consoli all'estero, dai comandanti delle navi da guerra in alto mare e nei luoghi in cui non risiedono ufficiali consolari con esercizio di giurisdizione.

tolto: Art. 434.

tolto: La cognizione dei crimini e dei delitti appartiene nel Regno alle corti d'assise, ai tribunali correzionali, od ai pretori, secondo le norme del codice di procedura penale, ed appartiene ai tribunali consolari all'estero nei paesi nei quali e' permesso l'esercizio della giurisdizione consolare pei delitti commessi da nazionali nel distretto del consolato, ovvero a bordo di legni mercantili sotto bandiera nazionale.

tolto: La cognizione delle contravvenzioni punibili con pene di polizia appartiene ai capitani ed agli ufficiali di porto, agli ufficiali consolari ed ai comandanti di legni da guerra in paese estero, nei limiti sopra indicati.

tolto: I capitani di porto sono inoltre esclusivamente competenti ad istruire e giudicare delle infrazioni previste agli articoli: 351, 358, 390, 393, 396, 397, 399, 402, 410, 415 alinea, 420, 421, 422 del presente codice.

tolto: Art. 435.

tolto: La competenza a conoscere dei reati marittimi commessi nel territorio, nei porti e nelle spiaggie dello Stato, e' determinata dal luogo ove sono avvenuti.

tolto: Sei reati sono avvenuti all'estero, o in corso di navigazione la competenza appartiene all'autorita' del luogo del primo approdo della nave nel Regno, quando non ne e' stata fatta denunzia ai regi consoli, o ai comandanti dei legni della regia marina all'estero; ed all'autorita' del luogo ove la nave e' inscritta, quando e' stata fatta la denunzia, salvo in quest'ultimo caso la giurisdizione consolare. Nel resto si osserveranno le norme del codice di procedura penale comune.

tolto: Art. 440.

tolto: Il capitano o padrone nel primo porto di approdo, se straniero, in cui risieda un regio ufficiale consolare, rimettera' al medesimo le carte processuali ed i corpi di reato.

tolto: Il regio ufficiale consolare pratichera' gli ulteriori incombenti che stimera' del caso, e fara' sbarcare il processato per inviarlo colle carte del processo e coi corpi del reato in un porto dello Stato.

tolto: In mancanza di ufficiale consolare, il comandante di una nave da guerra dello Stato che si trovasse nel luogo adempira' le disposizioni di quest'articolo.

tolto: Quando si tratti di reati molto gravi, e non fosse prossimo il ritorno della nave nel Regno, il console o il comandante della nave da guerra potra' anche fare sbarcare ed inviare nello Stato le persone dell'equipaggio, le cui deposizioni sembrino piu' importanti, provvedendo opportunamente affinche' il legno possa continuare la navigazione.

tolto: Nei consolati con esercizio di giurisdizione, nulla e' innovato rispetto alla competenza dei tribunali consolari qualora si tratti di delitti appartenenti alla cognizione dei medesimi.

tolto: Art. 442.

tolto: Trattandosi di crimini o delitti commessi in territorio italiano, il capitano o padrone ne fara' denunzia al capitano o ufficiale di porto nel termine di ventiquattro ore dacche' il reato fu scoperto. Se il reato sia commesso in paese estero, nel quale risiede un regio ufficiale consolare, il capitano o padrone ne fara' al medesimo la denunzia dentro lo stesso termine.

tolto: Se il fatto criminoso o delittuoso sia seguito in corso di navigazione, o in paese estero in cui non risiede un console italiano, la denunzia si fara' al console, ovvero al capitano od ufficiale di porto del primo porto di approdo dentro ventiquattro ore.

tolto: Art. 443.

tolto: Il capitano od ufficiale di porto, ovvero il console, stendera' processo verbale della denuncia o querela del capitano o padrone.

tolto: Il processo verbale sara' dal console registrato nella cancelleria del consolato, e trasmesso in seguito al Ministero della marina, il quale lo spedira' al procuratore generale od al procuratore del Re competente.

tolto: Art. 444.

tolto: I capitani e gli ufficiali di porto appena riceveranno dal capitano o padrone la denunzia di un crimine o delitto, o ne avranno altrimenti la notizia, procederanno agli atti d'istruttoria nelle forme stabilite dal regolamento, e li trasmetteranno al procuratore del Re competente. Faranno deporre nelle carceri giudiziarie l'imputato che si trovi in istato di arresto.

tolto: Quando l'imputato di crimine o delitto, che non si trova in istato d'arresto, sia imbarcato per l'estero, i suddetti ufficiali ne ordineranno lo sbarco, e lo faranno tradurre innanzi al procuratore del Re.

tolto: Art. 448.

tolto: I capitani ed ufficiali di porto dovranno nell'istruttoria e nel giudizio sulle contravvenzioni marittime e sui reati previsti all'articolo 434, ultimo alinea osservare le forme che saranno prescritte dal regolamento.

tolto: L'esecuzione coatta delle sentenze dei suddetti ufficiali, portanti condanna a pene pecuniarie o spese di giustizia e la commutazione delle suddette pene in pene corporali, sono devolute ai pretori.

tolto: I consoli all'estero ed i comandanti di navi da guerra, di stazione in paese straniero, ove non risieda console con esercizio di giurisdizione, dovranno uniformarsi alle speciali norme di procedura prescritte dalla legge sui consolati.

tolto: Art. 449.

tolto: I procedimenti relativi ai reati marittimi dovranno sempre essere spediti d'urgenza.

tolto: L'imputato ammesso a liberta' provvisoria, o che non sia stato arrestato, potra' avere il permesso di imbarco dall'autorita' marittima, previo il consenso del pubblico ministero o del pretore competente; ma l'imbarco non potra' essere autorizzato per viaggi all'estero.

tolto: Oltre ai casi indicati nell'articolo 311 del codice di procedura penale, nei giudizi per reati marittimi si potranno leggere le dichiarazioni scritte dei testimoni, ogniqualvolta consti che si trovino in navigazione, quantunque non siano assenti dal Regno.

tolto: I termini per produrre opposizione, appello o ricorso contro sentenze di condanna per reati marittimi, pronunziate a carico d'individui appartenenti alla marina, mentre sono in navigazione, comincieranno a decorrere dal giorno dello sbarco loro nel Regno, accertato ai termini degli articoli 115 e seguenti del presente codice e del regolamento.

tolto: Nei giudizi per reati marittimi potranno essere, previo accordo fra le parti, e con decreto del presidente, ridotti:

tolto: a dieci giorni il termine stabilito nell'articolo 360 del codice di procedura penale;

tolto: a venti giorni quello fissato nell'articolo 407 del detto codice;

tolto: ugualmente a venti giorni quello prescritto nell'articolo 664 del codice stesso.

tolto: In quest'ultimo caso il presidente potra' pure abbreviare i termini stabiliti negli articoli 661 e 662.

tolto: TITOLO IV. - Del potere disciplinare.

tolto: CAPO UNICO.

tolto: Art. 452.

tolto: Oltre ai casi espressamente previsti nei precedenti articoli, sono considerate mancanze di disciplina, e represse con punizioni disciplinari:

tolto: la disobbedienza semplice;

tolto: la negligenza nel prendere il suo posto;

tolto: la mancanza o negligenza nel servizio nautico detto di quarto o quarta;

tolto: la ubbriachezza senza disordine;

tolto: l'assenza dal bordo senza autorizzazione del capitano, quando non oltrepassi le 24 ore;

tolto: l'imbarco clandestino di vino, o di altre bevande fermentate;

tolto: la mancanza di rispetto ai superiori, e generalmente tutti i fatti provenienti da negligenza, i quali non costituiscono che una lieve mancanza, o un semplice mancamento all'ordine od al servizio della nave;

tolto: la perdita, per negligenza, del libretto di matricola, o del foglio di ricognizione;

tolto: ogni fatto, non ispecialmente previsto dal presente codice, di negligenza dei capitani o padroni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di polizia di bordo, nel titolo secondo, capo nono, parte prima, del presente codice.

tolto: Art. 457.

tolto: Il capitano o padrone, annotando nel giornale nautico le mancanze e i castighi da esso inflitti, dovra' apporvi la data e la firma.

tolto: Entro 24 ore dall'ammissione a pratica, egli, anche quando non abbia l'obbligo di tenere il detto giornale, dovra' render conto all'ufficio di porto, delle pene che avra' inflitte a persone dell'equipaggio e del costo delle razioni state ridotte a titolo di punizione.

tolto: Gli uffici di porto dovranno tenerne nota nei modi stabiliti dal regolamento.

tolto: Art. 458.

tolto: I marinai che, durante la pena degli arresti, saranno surrogati nel servizio a bordo della nave alla quale appartengono, soggiaceranno ad una ritenuta sulle loro paghe, uguale allo ammontare delle spese di surrogazione.

tolto: Di tale ritenuta sara' fatta menzione nel giornale di bordo.

tolto: Disposizione addizionale.

tolto: Il Governo del Re e' autorizzato a pubblicare un codice per la marina mercantile in cui gli articoli approvati con questa legge siano sostituiti a quelli che per questa legge medesima rimangono abrogati.

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma addi' 24 maggio 1877.

tolto: VITTORIO EMANUELE.

tolto: Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli: MANCINI.

tolto: MANCINI. B. BRIN.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1877-05-24;3919~art1 · fonte del testo

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