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Sono dichiarate di pubblica utilita' le opere comprese negli uniti Elenchi A, B, C, D, ed il Comune di Firenze ha facolta' di chiamare a contributo nella spesa i proprietari dei beni confinanti o contigui, i quali, per la esecuzione delle opere stesse, vengono a conseguire un maggior valore.
Testo in vigore dal 22 agosto 1870 al 16 dicembre 2009
