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I diversi titoli d'imposta fondiaria per conto dello Stato fin qui vigenti e descritti nel quadro C annesso alla legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria, come pure le varie tasse annoverate nell'art. 37 della legge d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, continueranno a rimanere in vigore fino al 1.° luglio 1864.
Testo in vigore dal 25 luglio 1864 al 16 dicembre 2009
