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Quanto alle pensioni per cagioni di ferite o mutilazioni ricevute in servizio per la repressione del brigantaggio, ai volontari ed alle guardie nazionali saranno applicate le disposizioni degli articoli 3, 22, 28, 29, 30 e 32 della legge sulle pensioni militari del 27 giugno 1850. - Il Ministero della Guerra con apposito regolamento stabilira' le norme per accertare i fatti che danno luogo alle pensioni.
Testo in vigore dal 21 agosto 1863 al 28 febbraio 1864
