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Quanto alle pensioni per cagioni di ferite o mutilazioni ricevute in servizio per la repressione del brigantaggio, ai volontari ed alle guardie nazionali saranno applicate le disposizioni degli articoli 3, 22, 28, 29, 30 e 32 della legge sulle pensioni militari del 27 giugno 1850. - Il Ministero della Guerra con apposito regolamento stabilira' le norme per accertare i fatti che danno luogo alle pensioni.

Testo in vigore dal 21 agosto 1863 al 28 febbraio 1864

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1863-08-15;1409~art8 · fonte del testo

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