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[1]Il Governo del Re avra' facolta' d'istituire compagnie o frazioni di compagnie di volontari a piedi od a cavallo, decretarne i regolamenti, l'uniforme e l'armamento, nominarne gli ufficiali e bass-ufficiali ed ordinarne lo scioglimento.
[2]I volontari avranno dallo Stato la diaria stabilita per i militi mobilizzati; il Governo pero' potra' accordare un soprassoldo, il quale sara' a carico dello Stato.
Testo in vigore dal 21 agosto 1863 al 28 febbraio 1864
