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[1]I colpevoli del reato di brigantaggio, i quali armata mano oppongono resistenza alla forza pubblica, saranno puniti colla fucilazione, o coi lavori forzati a vita, concorrendovi circostanze attenuanti.
[2]A coloro che non oppongono resistenza, non che ai ricettatori e somministratori di viveri, notizie ed aiuti d'ogni maniera, sara' applicata la pena dei lavori forzati a vita, e concorrendovi circostanze attenuanti, il maximum dei lavori forzati a tempo.
Testo in vigore dal 21 agosto 1863 al 28 febbraio 1864
