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[1]I colpevoli del reato di brigantaggio, i quali armata mano oppongono resistenza alla forza pubblica, saranno puniti colla fucilazione, o coi lavori forzati a vita, concorrendovi circostanze attenuanti.

[2]A coloro che non oppongono resistenza, non che ai ricettatori e somministratori di viveri, notizie ed aiuti d'ogni maniera, sara' applicata la pena dei lavori forzati a vita, e concorrendovi circostanze attenuanti, il maximum dei lavori forzati a tempo.

Testo in vigore dal 21 agosto 1863 al 28 febbraio 1864

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1863-08-15;1409~art2 · fonte del testo

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