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Sono autorizzate le straordinarie spese occorrenti nella complessiva somma di lire tre milioni, trecento settantaquattro mila, settecento sessantanove, centesimi cinquantotto per le nuove opere riflettenti il servizio d'acque, ponti e strade, descritte nel quadro, come in appresso, le quali verranno stanziate in appositi e separati capitoli colla corrispondente designazione nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1862, ed in quelli degli anni 1863, 1864 e 1865, ripartitamente come segue (V. Tabella annessa).
Testo in vigore dal 21 gennaio 1863 al 16 dicembre 2009
