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[1]Cessera' ogni stanziamento a carico dello Stato per le spese straordinarie, autorizzate dalla presente legge, a riguardo di quelle strade, le quali venissero classificate provinciali, e cio' a principiare dall'esercizio in cui le strade stesse passassero a carico delle Provincie.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[3]Dat. a Firenze addi' 17 maggio 1865.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Vacca.
[6]S. Jacini.
[7]------ (V. la Tabella negli Atti del Senato del Regno 1865, num. 422, pag. 1490).
Testo in vigore dal 29 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
