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Sono autorizzate le spese straordinarie occorrenti nella complessiva somma di lire 8,396,644, per le nuove opere riflettenti il servizio di ponti e strade descritte nella Tabella annessa alla presente Legge, le quali spese verranno colla corrispondente designazione stanziate in appositi e separati capitoli dei bilanci del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1865, 1866 e successivi, ripartitamente com'e' indicato nella Tabella medesima.
Testo in vigore dal 29 maggio 1865 al 16 dicembre 2009
