Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 maggio 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' delle Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]In aggiunta alle assegnazioni del Ministero della Marina per la competenza dell'esercizio finanziario 1886-87 sono autorizzate le maggiori spese, esposte, pei singoli capitoli, nell'annessa tabella, pel complessivo importo di lire 3,868,255, delle quali lire 208,000 per spese obbligatorie e d'ordine, e lire 3,660,255 per spese facoltative.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, li' 3 maggio 1888.
[9]UMBERTO.
[10]A. Magliani.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 9 maggio 1888 al 16 dicembre 2009
