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[1]Pei lavori posti a carico del Governo con le dette convenzioni sara' stanziata nel Bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici la somma di lire 800,000. Sara' inoltre passata al Bilancio medesimo da quello delle Finanze la somma di lire 400,000, da prelevarsi sul fondo stabilito con la legge 11 maggio 1865, numero 2276, per la costruzione delle dogane e dei magazzini generali. La spesa sara' ripartita in piu' esercizi, cioe' lire 200,000 nel 1878, ed il resto negli anni successivi, secondo il progresso dei lavori.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 maggio 1878.
[4]UMBERTO.
[5]F. Seismit-Doda.
Testo in vigore dal 4 giugno 1878 al 16 dicembre 2009
