[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Sono approvati i due sottoindicati contratti di vendita stipulati in forma pubblica amministrativa, presso l'Intendenza di finanza di Treviso:
[8]1° del bosco denominato Fagare' al comune di Cornuda, in data del 6 giugno 1889, pel prezzo di L. 36,460;
[9]2° dei boschi di Olene' e San Marco di Campagna, ai comuni di Cessalto e di Chiarano, in solido, in data del 10 ottobre 1891, pel prezzo complessivo di L. 77,837 36, ed alle condizioni speciali, per l'una e per l'altra delle dette vendite risultanti dai rispettivi contratti.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Monza, addi' 25 luglio 1892.
[12]UMBERTO.
[13]Grimaldi.
[14]Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
Testo vigente dal 2 agosto 1892
