[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E'autorizzata la spesa di lire 540,000 e quella pel pagamento dei relativi interessi legali e delle spese di giudizio da stanziarsi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90, colla denominazione: «Transazione della causa colla Ditta Minneci, gia' appaltatore del casermaggio militare in Sicilia».
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 30 marzo 1890.
[9]UMBERTO.
[10]E. Bertole-Viale. Giolitti.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo vigente dal 9 aprile 1890
