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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' autorizzato lo stanziamento della somma di lire 232,705,44 nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1891-92, da ripartirsi tra i nuovi capitoli indicati nella tabella annessa alla presente legge, per provvedere al saldo delle contabilita' di alcuni capitoli dell'esercizio 1890 91.
[8]A compenso di tale maggiore spesa e' approvata una corrispondente diminuzione sugli stanziamenti di competenza 1891-92 pei capitoli pure indicati nella tabella predetta.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 17 giugno 1892.
[11]UMBERTO.
[12]Giolitti.
[13]Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
Testo in vigore dal 22 giugno 1892 al 16 dicembre 2009
