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[1]E' data facolta' al Governo di autorizzare la emissione di tante obbligazioni ferroviarie 3 per cento, quante occorrano per avere il capitale di 30 milioni di lire, corrispondente alla quota dell'esercizio 1887-88, stabilita con la legge 24 luglio 1887, n. 4785, per la costruzione di ferrovie complementari.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 22 marzo 1888.
[4]UMBERTO.
[5]A. Magliani.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
[7](Le tabelle annesse alla presente legge sono pubblicate in foglio di supplemento).
Testo in vigore dal 24 marzo 1888 al 16 dicembre 2009
